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Lecita la diffusione di notizie sulle sanzioni disciplinari degli iscritti agli Ordini Professionali

Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 6/12 settembre 2004), ha stabilito che è legittima la divulgazione del provvedimento disciplinare del Consiglio dell'Ordine a carico di un suo iscritto e ciò sulla base del regime di pubblicità degli Albi, anche in funzione di tutela dei diritti di coloro che hanno rapporti con gli iscritti all'albo.L'Autorità ha quindi precisato che Ordini e collegi professionali possono affiggere nell'albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on line le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e darne comunicazione ad amministrazioni pubbliche o a privati che lo richiedano e ciò sulla base di quanto disposto dall'art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali il quale sancisce espressamente che nelle comunicazioni a soggetti pubblici o privati, o in sede di diffusione, anche on line, di dati inseriti nell'albo professionale, può anche essere menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione. Data: 24/09/2004
Autore: Cristina Matricardi