La trascrizione dell'acquisto mortis causa può compiersi solo secondo i modi di cui all'art. 2648 c.c.
Ciò sulla base del principio di tipicità degli atti soggetti a trascrizione contenuto nella norma che non ammette incertezze giuridiche
Dott. AntoninoMiceli - Con riferimento all'accettazione dell'eredità, è prevista latrascrizione non solo della dichiarazione del chiamato o degli attiche valgano ad accettazione tacita, ma anche della sola sentenza diaccertamento senza alcuna previsione sulla domanda giudiziale.
A stabilirlo è il Tribunale di Trapani (sezione civile, sentenza n. 241/2012) rigettando il reclamo proposto dalresistente e dal pubblico ministero avverso la trascrizione conriserva della domanda giudiziale di accettazione dell'eredità avanti ilConservatore del Registro Immobiliare.
Il giudice siciliano ha affermato, infatti, che l'accettazione puòessere trascritta sotto forma di dichiarazione del chiamatoall'eredità o altrimenti di sentenza di accertamento non essendoprevisto nulla nel codice civile sulla possibilità di trascrivere ladomanda giudiziale di accettazione dell'eredità.Ciò perché nell'art. 2648 c.c., è contenuto il principio di tipicità degliatti soggetti a trascrizione, che come tale, è immanente alla stessafunzione pubblicitaria dell'atto e non ammette incertezze giuridiche.
Di conseguenza, poiché il creditore ha trascritto la domandagiudiziale di pignoramento dei beni prima della domanda diaccertamento dell'accettazione di eredità, “la continuità delletrascrizioni è garantita non dalla trascrizione della domandagiudiziale ma dalla sentenza che accerti l'accettazione dieredità del de cuius da parte degli esecutati”.
Ciò perché per legge l'accettazione dell'eredità retroagisce già almomento della morte del de cuius.
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Autore: Antonino Miceli