Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Avvocati cassazionisti: nessun corso o esame per chi ha già i requisiti richiesti dalla legge professionale

Il parere del Cnf chiarisce la portata dell'art. 22 della legge n. 247/2012 sull'iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti


di Marina Crisafi - Chi ha maturato i requisiti prima dell'entrata in vigore della nuova legge professionale o li maturerà entro il 2 febbraio 2016 non dovrà sostenere nessun corso o esame per patrocinare in Cassazione. Lo ha precisato il Consiglio Nazionale Forense, rendendo noto, nella newsletter n. 271 del 13 ottobre 2015, il parere della commissione consultiva coordinata da Michele Salazar.

Il parere chiarisce la portata della norma transitoria di cui all'art. 22, commi 3 e 4, della l. n. 247/2012 relativa all'iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti secondo la normativa previgente. La norma, spiega il Cnf nella newsletter, prevede espressamente che potranno chiedere direttamente l'iscrizione all'albo speciale “anche coloro che abbiano già maturato i requisiti secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore della legge 247/2012 ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4, articolo 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore”.

Ciò significa che chi possedeva i requisiti di anzianità al 2 febbraio 2013 o li possiederà entro il 2 febbraio 2016, continua il Consiglio, “potrà presentare direttamente domanda di iscrizione all'albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere nessun corso od esame".

Dalla lettera della norma, prosegue il parere, l'unico limite ai fini dell'iscrizione è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti “e non già quello in cui viene presentata la richiesta”.

Data: 14/10/2015 21:30:00
Autore: Marina Crisafi