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CESSIONE D'AZIENDA ex art. 2558 c.c. e contratti ineseguiti - Subingresso del cessionario - Esclusione di responsabilità del cedente

La sentenza del 9 giugno 2015, frutto della penna del Giudice Claudio Casarano del Tribunale di Taranto, affronta anche il tema della consegna della merce al cessionario


di Paolo M. Storani - Abbiamo il piacere di pubblicare su LIA Law In Action la sentenza del Tribunale di Taranto del 9 giugno 2015 in tema di cessione di azienda.


In essa si afferma il seguente principio in un caso in cui la parte creditrice aveva agito in monitorio nei confronti della cedente dell'azienda; seguiva l'opposizione da parte di quest'ultima, incentrata sul proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel caso di cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2558 c.c., per i contratti non ancora eseguiti, e che non abbiano carattere personale, l'effetto naturale è il subingresso del cessionario e l'esclusione della responsabilità del cedente.

"Trattandosi di una forma di cessione del contratto trova cioè applicazione la disciplina dell'art. 1408 c.c. in tema di rapporti tra contraente ceduto e cedente, non derogandovi la norma speciale ex art. 2588 c.c.; art. 1408 che così infatti dispone:

“Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.

Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno”.

Come risulta evidente dalla lettura di quest'ultimo articolo, il II comma in particolare, il contraente ceduto – che qui s'identifica con la società creditrice che aveva venduto la merce alla cedente il ramo d'azienda/opponente – deve dichiarare per tempo di non di non liberare il cedente, altrimenti non potrà agire contro di lui in caso d'inadempimento del cessionario.

Si può allora comprendere la distinzione che la S.C. ha fatto in materia tra debiti puri e debiti relativi a contratti non ancora eseguiti, allo scopo di ammettere la solidarietà del cedente come effetto naturale seguito alla cessione d'azienda solo quando si tratti di debiti puri, cioè per controprestazioni già eseguite e passate ormai nel patrimonio della cedente.

Negli altri casi invece, e cioè quando al momento della cessione dell'azienda – o di un suo ramo – il contratto, pur se già perfezionatosi ai sensi dell'art. 1406 c.c. ma non sia ancora eseguito, vale l'opposta regola dell'effetto naturale della esclusione della responsabilità del cedente, se il contraente ceduto non abbia espressamente dichiarato di liberarlo".

Il passo successivo della sentenza si preoccupa di individuare il momento in cui il contratto debba intendersi eseguito:

la consegna della merce da parte del creditore in favore del cessionario si configura come implicita volontà di subingresso nel contratto di vendita non ancora eseguito

"Ora nel caso di specie con riguardo alla fattura di maggiore importo è risultato pacificamente che non solo il contratto non aveva avuto esecuzione - a differenza della prima fattura, la cui merce era stata già regolarmente consegnata dalla cedente - ma la consegna della merce avveniva in favore della cessionaria del ramo d'azienda.

Comportamento concludente questo nel senso dell'avvenuta accettazione della cessione del contratto, posto che la consegna diretta della merce alla cessionaria la implica necessariamente.

Da qui, stante anche la pacifica assenza di una dichiarazione di non liberazione del cedente, l'esclusione della responsabilità solidale di quest'ultimo ex art. 1408, II co., c.c. in combinato disposto con l'art. 2558 c.c...".

Questo è il testo della sentenza, frutto della penna del Dott. Claudio Casarano.




IlTribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, hapronunciato la seguente SENTENZA


nellacausa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ***/2011promossa da:


Y S.p.A. – rappresentata e difesa dall'avv. ...;


contro


XS.R.L. – rappresentata e difesa dall'avv. ...;


FallimentoK S.R.L. – contumace;


OGGETTO:“Vendita di cose mobili”.


Conclusioni:le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersirichiamate;


MOTIVIDELLA DECISIONE


la domandaproposta in via monitoria


Con ricorsoper decreto ingiuntivo del 24-06-2011 la S.R.L. X affermava diaver venduto alla Y S.p.A. merce per un corrispettivo dieuro 11.061,91: euro 2.799,84 come da fattura n. ... del 21-09-2009ed euro 8.262,07, come da fattura del 26-11-2009.


Invano avevachiesto il pagamento.


Da quil'emanazione del decreto ingiuntivo n. 640-2011 con il quales'ingiungeva alla Y S.p.A. il pagamento della predettasomma.


i motivi diopposizione


Quest'ultimasocietà affermava di aver ceduto con atto notarile del 06-10-2009 aK s.r.l. il ramo d'aziendacostituito dallo stabilimento industriale sito in Crotone alla via... con i relativi impianti e servizi per laproduzione di prodotti inorganici.


L'opponenteaggiungeva che con la predetta cessione le parti convenivano che coneffetto dalle ore 24:00 del 30-09-2009 dovevano intendersi trasferititutti i crediti ed i debiti relativi al predetto ramo d'aziendale,risultanti dalla situazione patrimoniale sempre alla predetta data.


Tra questidebiti - precisava l'opponente - doveva ritenersi che rientrasseanche quello vantato dalla società qui ricorrente, posto che avevanoscadenze successive al 30-09-2009.


In viasubordinata l'opponente sosteneva che quantomeno per il creditoderivante dalla seconda fattura sopra evocata, di maggior importo,doveva escludersi la propria responsabilità solidale ex art. 2560c.c., dal momento che veniva emessa direttamente nei confronti dellacessionaria del ramo d'azienda.


L'opponenteaggiungeva che quest'ultima era stata dichiarata fallita consentenza del Tribunale di Crotone del 05-07-2011, nei confronti delcui curatore notificava l'atto di opposizione, sia per evitare unaduplicazione di pagamento in favore della creditrice, qualora loavesse già effettuato la cessionaria, sia per il regresso, benintesoqualora fosse qui seguita la conferma del decreto ingiuntivo.


la difesadell'opposta


L'oppostaribadiva che gli ordini di acquisto da parte della società opponenteerano stati emessi prima dell'avvenuta cessione del ramo d'aziendae quindi restava ferma la responsabilità solidale della cedente.


Concludeva peril rigetto delle domande.


il processo


Il giudiceconcedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivoopposto.


La cedenterinunziava alla domanda nei confronti del fallimento dellacessionaria e pagava il credito, ma senza rinunziare a far valerel'opposizione.


La controparteriteneva che fosse cessata la materia del contendere per effetto delpagamento della somma ingiunta ed in ogni caso chiedeva che fosseconfermato il decreto ingiuntivo opposto.


Non ricorrendola necessità di istruire la causa, all'udienza del 18-02-2015 lacausa veniva riservata per la decisione conla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio dicomparse conclusionali e repliche.


ilrichiamo dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. e l'applicazionedell'art. 2560 c.c.


Nell'ordinanzaex art. 648 c.p.c. si evocava, a giustificazione della concessionedella provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, laresponsabilità solidale del cedente ex art. 2560 c.c.:


Perl'evocato disposto ex art. 2560, I co, c.c., il cedentedell'azienda, o come nel caso in esame di un suo ramo, non èliberato dai debiti aziendali, anteriori al trasferimento, se nonconsta il consenso del creditore ceduto (si veda anche più ingenerale la disciplina in tema d'accollo prevista dall'art. 1273c.c.).


Percrediti anteriori al trasferimento devono intendersi quelli il cuifatto costitutivo sia anteriore alla cessione, anche se la loroscadenza sia successiva (c.d. esigibilità); ed anche se siaposteriore la sua fatturazione, che rileva infatti solo sul pianofiscale e non giuridico.


Trattandosidi credito derivante da vendita, dagli atti appare allo stato che ilfatto costitutivo del credito sia anteriore alla cessione; si vedanoin particolari gli ordini di acquisto ed il riferimento a precedenteproposta per via mail.


Delresto se la stipula del contratto di vendita avveniva tra opponenteed opposta, non può evidentemente un atto successivo intervenuto traacquirente della merce e cessionaria dell'azienda (res inter aliosacta) produrre ex se un effetto estintivo dell'obbligazione sortain virtù del primo negozio.


Ricorrerebbepoi la responsabilità solidale della cessionaria fallita, ma ladomanda di regresso dovrebbe essere proposta davanti al giudice delfallimento ex art. 24 del R.D. n. 267 del 1942, avuto riguardo allalata interpretazione invalsa nella giurisprudenza del S.C.(tutte leazioni di condanna che incidono sulla massa fallimentare).

Pertanto


Concede


laprovvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (n.***-11)…”.


larilevanza dell'art. 2558 c.c. ed il diverso regime dei c.d. debitipuri da quelli correlati ad una controprestazione non ancora eseguita


Effettivamente,come osservava la difesa opponente in sede di critica dell'ordinanzaex art. 648 c.c., occorre fare i conti con il disposto ex art. 2558c.c., che ammettendo una forma di cessione ope legis in favoredel cessionario dell'azienda dei contratti in essere, sempre chenon abbiano carattere personale, implicherebbe l'esclusione delcedente l'azienda dai correlativi rapporti non ancora eseguiti e ilconseguente venir meno della sua legittimazione passiva; cosìinfatti dispone il predetto articolo:


Senon è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra neicontratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che nonabbiano carattere personale.


Ilterzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesidalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvoin questo caso la responsabilità dell'alienante.


Lestesse disposizioni si applicano anche nei confrontidell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto edell'affitto”.


Dispostonormativo che va conciliato con l'altro ex art. 2560 c.c., al qualesoltanto faceva riferimento l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., e chenaturalmente esclude che il debitore possa con un atto al quale èestraneo il creditore estinguere l'obbligazione nei suoi confronti:


L'alienantenon è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'aziendaceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vihanno consentito.


Neltrasferimento di un'azienda commerciale [2556] risponde dei debitisuddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dailibri contabili obbligatori”.


Sideve però precisare – per comprendere perché sia esclusa laresponsabilità solidale del cedente l'azienda nel caso ex art.2558 c.c., ammessa invece per quello cui ha riguardo l'art. 2560c.c. - che quando avviene il subingresso del cessionario nelcontratto non ancora eseguito, in caso di cessione d'azienda,finisce con il trovare applicazione la disciplina dell'art. 1408c.c. in tema di rapporti tra contraente ceduto e cedente, nonderogandovi la norma speciale ex art. 2588 c.c.; art. 1408 che cosìinfatti dispone:


Ilcedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente cedutodal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti diquesto.


Tuttaviail contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente,può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia leobbligazioni assunte.


Nelcaso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve darenotizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindicigiorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanzaè tenuto al risarcimento del danno”.


Comerisulta evidente dalla lettura di quest'ultimo articolo, il IIcomma in particolare, il contraente ceduto – che qui s'identificacon la società creditrice che aveva venduto la merce alla cedente ilramo d'azienda/opponente – deve dichiarare per tempo di non liberare il cedente, altrimenti non potrà agire contro di lui incaso d'inadempimento del cessionario.


Sipuò allora comprendere la distinzione che la S.C. ha fatto inmateria tra debiti puri e debiti relativi a contratti non ancoraeseguiti, allo scopo di ammettere la solidarietà del cedente comeeffetto naturale seguito alla cessione d'azienda solo quando sitratti di debiti puri, cioè per controprestazioni già eseguite epassate ormai nel patrimonio della cedente.


Neglialtri casi invece, e cioè quando al momento della cessionedell'azienda – o di un suo ramo – il contratto, pur se giàperfezionatosi ai sensi dell'art. 1406 c.c. ma non sia ancoraeseguito, vale l'opposta regola dell'effetto naturale dellaesclusione della responsabilità del cedente, se il contraente cedutonon abbia espressamente dichiarato di liberarlo.


Laconsegna della merce come implicita volontà di subingresso nelcontratto di vendita non ancora eseguito


Oranel caso di specie con riguardo alla fattura di maggiore importo èrisultato pacificamente che non solo il contratto non aveva avutoesecuzione - a differenza della prima fattura, la cui merce era statagià regolarmente consegnata dalla cedente - ma la consegna dellamerce avveniva in favore della cessionaria del ramo d'azienda.


Comportamentoconcludente questo nel senso dell'avvenuta accettazione dellacessione del contratto, posto che la consegna diretta della mercealla cessionaria la implica necessariamente.


Daqui, stante anche la pacifica assenza di una dichiarazione di nonliberazione del cedente, l'esclusione della responsabilitàsolidale di quest'ultimo ex art. 1408, II co., c.c. in combinatodisposto con l'art. 2558 c.c..


Ilpagamento della somma ingiunta ex art. 648 c.p.c. non implicacessazione della materia del contendere


Nessundubbio poi che la materia del contendere non sia cessata, posto cheil pagamento dell'intero credito avveniva da parte dell'opponentesolo per uniformarsi al provvedimento esecutorio ex art. 648 c.c. ecosì evitare l'esecuzione forzata.


Lespese del giudizio, in considerazione della parziale soccombenza,vanno integralmente compensate.


P.T.M.


IlTribunale pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n....-2011 proposta dalla Y S.p.A. nei confronti della XS.R.L., quindi sulla domanda proposta da quest'ultima nei confrontidella prima con ricorso del ...-06-2014, nonché sulla domanda dichiamata in causa del Fallimento KS.R.L., rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:


Accoglieparzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;


Condannal'opposta alla restituzione in favore dell'opponente della solasomma di euro 8.262,07, oltre interessi dalla domanda;


Dichiaral'improcedibilità (estinzione parziale) della domanda propostadalla opponente nei confronti del terzo chiamato;


Speseintegralmente compensate.


F.to Dr. Claudio Casarano


Data: 14/10/2015 16:30:00
Autore: Law In Action - di P. Storani