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Niente Irap per il professore che solo sporadicamente fa l'avvocato

Per la CTR di Roma la sussistenza di un'organizzazione stabile e autonoma non può essere dimostrata da qualsiasi forma di collaborazione


di Valeria Zeppilli – La Commissione Tributaria Regionale di Roma, con sentenza numero 3275/2015, si è recentemente pronunciata su una questione sinora abbastanza diffusa: quella dei docenti universitari che svolgono anche attività professionale, ma in via residuale.

Nel caso di specie, l'appello proposto dinanzi al predetto organo proveniva da un docente a tempo pieno che, con pochi clienti l'anno, senza una stabile organizzazione d'ufficio, con scarso utilizzo di beni strumentali e senza la collaborazione di dipendenti o colleghi, esercitava sporadicamente anche l'attività di avvocato.

Il fatto che l'attività principale fosse quella di docente non è contestato, così come pacifica è la circostanza che il contribuente svolgesse l'attività forense in casa, senza avvalersi di un apposito studio e limitandosi a utilizzare computer e stampante.

Alla luce di tali premesse, quello che il professore chiedeva, rivolgendosi alla C.t.r., era di essere esonerato dal versamento dell'Ira.

E la Commissione gli ha dato ragione, accogliendo le argomentazioni utilizzate dalla Corte di cassazione che, interessata della questione, aveva rinviato al giudice del merito.

In sostanza si è rilevato che non è possibile ritenere che qualsiasi forma di collaborazione sia idonea a dimostrare la sussistenza di un'organizzazione stabile e autonoma: quest'ultima, infatti, può semmai ravvisarsi solo nell'ipotesi di impiego di lavoratori subordinati o con rapporto di lavoro coordinato e continuativo.

Spesso, invece, l'ausilio di altri professionisti da parte del professore, come tipico nell'ambito della professione legale, è consistito nel farsi sostituire da domiciliatari in cause fuori sede.

Niente imposta quindi per il professionista.

Data: 08/10/2015 08:00:00
Autore: Valeria Zeppilli