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Banche: il fido di fatto

La nozione, il contributo giurisprudenziale alla costruzione della relativa disciplina e il limite massimo di affidamento


di Valeria Zeppilli – Con l'espressione fido di fatto si intende la circostanza in base alla quale la banca consente ai propri clienti una stabile passività di conto, concedendo loro una determinata disponibilità di provvista.

Generalmente la condotta tollerante della banca rispetto al cliente trova giustificazione in alcune situazioni particolari, come ad esempio nella circostanza che nel conto siano presenti disponibilità finanziarie non ancora liquide o nella consapevolezza che ci saranno nei confronti del cliente crediti futuri certi.

Essa, in ogni caso, è connessa a un mero rapporto fiduciario e non comporta alcun obbligo giuridico in capo all'istituto bancario.

Occorre sin da subito precisare che il fido di fatto non è idoneo di per sé a qualificare un conto corrente come "scoperto" oppure come semplicemente "passivo".

La sentenza del tribunale di Torino dell'11 marzo 2015

La disciplina del fido di fatto, proprio per l'intrinseca caratteristica di questo, è stata oggetto di interpretazioni mai troppo chiare.

Tuttavia, recentemente è intervenuta in materia una sentenza davvero interessante: quella emessa dal Tribunale di Torino in data 11 marzo 2015.

Con essa, infatti, sono stati affermati i principi di diritto che regolano la materia.

Innanzitutto si è chiarito che sono circostanze idonee a provare l'esistenza di un fido di fatto la stabilità e la non occasionalità dell'esposizione a debito pluriennale, l'entità del saldo debitore (che deve essere stata notevole per svariati anni), l'assenza di elementi idonei a dimostrare un rientro da parte del cliente o, addirittura, a comprovare un utilizzo sempre maggiore del credito e l'espresso riconoscimento di tassi sullo scoperto nei limiti del fido e di una APC fiduciaria.


Il limite massimo dell'affidamento

Tendenzialmente, in presenza di un fido di fatto, è la banca a doverne provare l'ammontare.

La regola generalmente applicata è quella di individuare il limite massimo di affidamento nel massimo scoperto consentito dalla banca.

Data: 22/09/2015 14:30:00
Autore: Valeria Zeppilli