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Lavoro accessorio dopo il Jobs Act: ecco i chiarimenti dell'Inps

Con la circolare n. 149/2015 l'istituto previdenziale ha fornito le prime delucidazioni sulla disciplina dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015


di Valeria Zeppilli – Il 12 agosto scorso l'Inps, con la circolare n. 149/2015 (qui sotto allegata), è intervenuta per tentare di fare chiarezza circa la disciplina del lavoro accessorio, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, attuativo del Jobs Act.

In particolare, ci si è soffermati su alcuni aspetti relativi al limite delle prestazioni accessorie, alle modalità di acquisto dei voucher e alla loro misura, alle comunicazioni telematiche e al ruolo dei concessionari.

Ovviamente tutti i chiarimenti sono di una certa rilevanza, ma ecco quali sono quelli maggiormente interessanti:

- Limite delle prestazioni accessorie

Innanzitutto, di particolare interesse sono la precisazione in base alla quale le disposizioni relative al limite delle prestazioni accessorie contenute nel decreto 81 si applicano in taluni casi specifici anche in agricoltura e quella per cui il limite di € 3.000,00 di compenso per i percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito, per l'anno in corso, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1.1.2015 al 24.6.2015.

- L'acquisto dei voucher

Rilevante, poi, vista la possibilità per i committenti imprenditori e liberi professionisti di acquistare i voucher per la retribuzione delle prestazioni solo in maniera telematica, è l'indicazione dei canali che si possono utilizzare a tal fine, individuati nella procedura telematica Inps, nei tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo e nelle Banche Popolari abilitate.

- Il valore del buono orario

Per quanto riguarda il valore nominale del buono orario, infine, è interessante segnalare che la circolare ha stabilito che, in attesa dell'emanazione dell'apposito decreto, esso è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Data: 25/08/2015 19:00:00
Autore: Valeria Zeppilli