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Insidia stradale e concorso di colpa. L'imprescindibile rilevanza del comportamento colposo del danneggiato

La sentenza della Suprema Corte n. 15859 del 28.07.2015


Varibadito, in linea di principio, che: “anchenell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento deldanneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza, potendo talecomportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilitàdell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, oquantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile exarticolo 1227, primo comma, c.c.". In tal senso si è espressa la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 15859 del 28 luglio 2015, richiamando la giurisprudenza precedente in materia (tra le altre: Cass. n. 15383 del 06/07/2006; Cass. n. 15375 del 13/07/2011; Cass. n. 999 del 20/01/2014). E ciò a prescindere sia dall'applicabilità dell'art. 2043 (invocato nella fattispecie concreta sottoposta all'attenzione della S.C.) che, come ricordato dalla Corte, non esaurisce la responsabilità da manutenzione stradale della P.A., sia dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia.

LaSuprema Corte, pertanto, conferma la necessità, anche in caso di danniprovocati dall'omessa custodia e manutenzione della strada da parte dell'enteproprietario, di analizzare eventuali concause, prima tra tutti la condottatenuta dal danneggiato stesso.

Ne deriva dunque che "in caso di insidia otrabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamenteriguardata anche nell'eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato;elemento, quest'ultimo, che il giudice del merito è tenuto discrezionalmente a valutareal fine di ricostruire l'effettiva eziologia del danno e la sua possibileripartizione tra più parti” (Cass. civ., 16/08/2010, n. 18713).

Ciòin virtù dei principi generali disposti dal nostro ordinamento e, inparticolare, dall'art. 1227, per il quale, se il fatto colposo del creditore haconcorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravitàdella colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate ovvero può esserecompletamente escluso nel caso il danneggiato avrebbe potuto evitare il dannostesso usando l'ordinaria diligenza.

Dopoaver ricordato gli anzidetti principi la S.C., con la sentenza incommento, ha rigettato il ricorso proposto da Anas SpA.

Edinvero è accaduto che i coniugi C.S. e T.D. convenivano in giudizio la predettaAnas SpA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla loroauto, in occasione di un sinistro stradale verificatosi per l'asserito “cattivo stato della rete stradalecheaveva provocato l'uscita di strada del veicolo.

Lastrada, priva di segnalazione di pericolo e di guard rail, coperta d'acqua e fango, come accertato in primo grado,era stata ritenuta la causa dello sbandamento dell'autovettura degli attori edella conseguente caduta nella sottostante scarpata.

Sostanzialmentela sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello, che si limitava soltanto adiminuire il quantum risarcitorio.

Venivaquindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, ad opera dell'AnasSpA, la quale deduceva l'omessa e insufficiente motivazione in relazione ad unpunto decisivo della controversia, per avere il giudice di secondo grado,omesso di valutare le risultanze probatorie, dalle quali emergerebbel'eccessiva velocità tenuta dal conducente il veicolo danneggiato, che avrebbecomportato lo scavalcamento del terrapieno di contenimento.

Pertanto, la ricorrente deduceva la propria mancanza di responsabilità nel sinistro inquestione ovvero la presenza di un concorso di colpa dei danneggiati.

Tuttavia,la Suprema Corte, dopo aver dato atto che la Corte d'Appello non si èdiscostata dai principi di diritto in precedenza riportati, riteneva infondatoil motivo di ricorso.

Nelfar ciò osservava che il giudice di secondo grado: “ha effettivamente ricostruito, tra gli elementi della fattispecieconcreta, anche il comportamento di guida della T.; per giungere infine allaconclusione della non condivisibilità dell'assunto di Anas, secondo cui 'la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente dell'accaduto sarebbeda imputare alla imprudente condotta di marcia della T.'. Sulla scorta diuna valutazione logica, lineare e completa delle risultanze istruttorie, lacorte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilitàesclusiva di Anas quanto, in particolare, a: - presenza sul tratto stradale diacqua (proveniente da una fontana limitrofa), con fango e terriccio; - mancanzadi segnalazione di pericolo e di protezione tramite guard rail, nonostantel'elevata pericolosità di tale tratto stradale, in quanto posto all'uscita diuna curva ed in concomitanza con l'apertura di una scarpata di circa 30 mt. Lacorte di merito ha altresì confutato, in maniera succinta ma sufficientementechiara, anche il ragionamento opposto da Anas (e ribadito pure nella censura dilegittimità in esame), secondo cui il fatto che l'autovettura della T. nonfosse stata trattenuta dal terrapieno di contenimento denoterebbe di per sél'elevata velocità del mezzo. Ha infatti osservato la corte territoriale,ribaltando sul piano logico tale osservazione, che si trattava di un terrapieno"di scarsa consistenza" (per altezza e materiale di composizione) ecome tale "non idoneo ad impedire lo sbandamento ed il precipizio nellascarpata" nemmeno da parte di un'autovettura che procedesse "amoderata velocità". Tale convincimento è stato dalla cortedi merito tratto da una valutazione complessiva della fattispecie, così comedesumibile dalle risultanze in atti e, in particolare, dalle deposizioni deitesti (ritenuti attendibili e qualificati perché, pur non avendo assistitoall'incidente, erano tuttavia pervenuti sul posto subito dopo l'accaduto), edall'apparato fotografico sullo stato dei luoghi”.

Infine,ricorda la Suprema Corte che, in virtù dei consolidati orientamenti dellastessa, il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il meritodella vicenda processuale sottoposta al suo vaglio.

LaCorte, infatti, è tenuta ad esaminare “sottoil profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, leargomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusivail compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti(salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)”.

Ricordainfine che, così come stabilito dalle Sezioni Unite (Sent. n. 24148 del25/10/2013), il vizio afferente l'omessa o insufficiente motivazione èconfigurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, per comeevincibile dalla sentenza impugnata, emerga la mancata valutazione di tuttiquegli elementi che potrebbero portare ad una diversa decisione, ovvero l'evidentecarenza del procedimento logico che lo ha indotto, sulla scorta degli elementiacquisiti, al suo convincimento.

Avv.Paolo Accoti

Data: 12/08/2015 20:00:00
Autore: Avv. Paolo Accoti