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Se la discoteca è chiusa il possesso di 26 pasticche di ecstasy non è per il consumo di gruppo ma innegabilmente destinato allo spaccio

Il fatto che il luogo ove esse avrebbero potuto essere consumate in gruppo fosse chiuso esclude la destinazione al consumo comunitario


di Valeria Zeppilli - Ventisei pasticche di ecstasy costituiscono un quantitativo tale da far ritenere la loro detenzione come innegabilmente finalizzata allo spaccio. Specie se la discoteca ove esse avrebbero potuto ipoteticamente essere consumate in gruppo è ormai chiusa.

La Corte di Cassazione, infatti, nella sentenza n. 32748 depositata il 27 luglio 2015 (qui sotto allegata), non ritiene di poter suffragare la ricostruzione difensiva in base alla quale il possesso di ben ventisei pasticche da parte dell'imputato sarebbe da ascriversi al cosiddetto acquisto di gruppo per il successivo consumo comunitario.

Oltre al fatto che il quantitativo era ben superiore a quello che poteva essere ragionevolmente consumato dal gruppo di ragazzi individuato dalla difesa, la Corte ha fugato ogni dubbio circa l'effettiva destinazione allo spaccio dell'ecstasy considerando che l'uomo è stato trovato in possesso delle pasticche quando la discoteca, luogo ove si sarebbe dovuto fare uso comune della droga, era ormai chiusa.

Anche l'ipotesi che il consumo dovesse essere fatto altrove, pur presa in considerazione già dal giudice del merito, è stata considerata come priva di logicità rispetto al fatto che tutte le pasticche erano concentrate su una sola persona, circostanza evidentemente tesa ad affrontare al meglio un eventuale controllo da parte delle forze dell'ordine.

Dalla ricostruzione effettuata dalla Cassazione, che ripercorre le tappe e conferma le circostanze già evidenziate dalla Corte di Appello, è derivata, quindi, la condanna dell'uomo, arrestato in flagranza di reato, per detenzione illecita di ecstasy destinata allo spaccio.

Qualificata la valutazione del fatto come di lieve entità, saranno ora i giudici del merito a dover definire il concreto trattamento sanzionatorio da applicare.

Data: 30/07/2015 11:00:00
Autore: Valeria Zeppilli