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Se la morte è contestuale alle lesioni nessun risarcimento per gli eredi

La sentenza delle Sezioni Unite n. 15350 del 22 luglio 2015


Lapronuncia tanto attesa delle sezioni unite della Cassazione in meritoal danno tanatologico alla fine è arrivata, lasciando dietro di séscontentezza e malumori.

Conla sentenza n. 15350/2015 del 22 luglio, di cui si è già data notizia in questo portale (V. Danno da PERDITA DELLA VITA - Ecco la sentenza! L'occasione persa delle Sezioni Unite n. 15350 del 22.7.2015) i giudici del palazzaccio hanno fattodietro front rispetto alla innovativa sentenza n. 1361 del 23gennaio 2014 emessa dalla terza sezione e confermatadall'ordinanza n. 5056 del 4 marzo 2014: la perdita del benedella vita non è più, per la Corte, oggetto di un diritto assolutoe inviolabile, in quanto tale risarcibile senza che sia necessaria laconsapevolezza da parte del danneggiato/vittima.

Oggi,chiudendo un contrasto che è durato oltre un anno, le Sezioni Uniteaffermano infatti che il danno che deriva dal decesso immediato o,comunque, dal decesso che non sia preceduto da agonia non èrisarcibile: mancherebbe il de cuius enon potrebbe essere invocato un risarcimento del danno iurehereditatis.

Ilpresupposto è che la vita e la salute sono entità distinte e inquanto tali vanno distintamente tutelate: la vita, infatti,costituirebbe un bene autonomo, fruibile solo in natura e solo daparte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato perequivalente, e la morte non rappresenterebbe la massima offesapossibile del diverso bene salute.

Secondola Corte, quindi, una perdita rappresenta un danno risarcibilesolo se riguarda un soggetto in grado di far valere un creditorisarcitorio, credito che non può essere riconosciuto nel casodi morte verificatasi contestualmente o immediatamente dopo rispettoalle lesioni personali.

Etale conclusione è suffragata da una minuziosa (e da molticontestata) analisi demolitoria di tutte le argomentazioni in sensocontrario diffuse tra gli interpreti.

Insostanza il punto è stato messo: per la Corte di cassazione nonc'è danno se le lesioni e la morte sono contestuali o in immediatasuccessione.

Qui di seguito il testo integrale della sentenza.

Data: 25/07/2015 15:00:00
Autore: Valeria Zeppilli