Separazione e divorzio con un'unica domanda  Matteo Santini - 02/04/24  |  Mutui, si infiamma il dibattito sul piano di ammortamento alla francese Antonio Sansonetti - 30/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Riportare stralci dell'accusa non costituisce diffamazione a mezzo stampa. Il giornalista ingiustamente accusato va risarcito

Anche se l'imputato è stato poi assolto, non può essere incriminato il giornalista che ha riportato stralci dell'accusa


Non commette reato il giornalista che ha riportato in un articolo frasi dell'accusa. Lo dice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza Hlynsdóttir del 03 giugno 2015 sul tema della della libertà di stampa.
La questione di cui si è occupata la Corte riguardava la citazione in un articolo di giornale, di un imputato (successivamente assolto), definendolo "trafficante" e riportando stralci dall'atto di accusa.

Il soggetto era, poi, stato prosciolto dall'accusa ed aveva querelato la giornalista islandese che aveva scritto l'articolo.

La Corte, nell'occuparsi del caso, ha valutato complessivamente l'articolo riportandolo al contesto spazio-temporale in cui è stato scritto.
All'epoca il processo era ancora in corso, il querelante aveva la qualità giuridica di imputato e gli stralci riportati dalla giornalista sono quelli di un atto del processo autentico.
Fondamentale, ai fini della pronuncia favorevole della Corte, è stata la valutazione dell'utilità della notizia per la comunità.
Avendo valutato la libertà di informare (e quella, speculare, di essere informati) come prevalente rispetto al diritto al nome del querelante, è giunta all'assoluzione della giornalista ed ha anche disposto la restituzione della somma che pagata come sanzione. Non solo, la corte Europea ha anche riconosciuto alla reporter un risarcimento del danno non patrimoniale di 4mila euro per lo stress subìto per il procedimento a suo carico.
Questa sentenza svicola, dunque, il giornalista dalla necessità di valutare l'attendibilità di fonti già definite tali dall'organo giudiziario procedente. Va da se, però, l'obbligo di informare il lettore che ci si trova nella fase inquirente e, dunque, di verifica delle accuse.
Qui di seguito il allegato il testo della sentenza in lingua inglese.
Data: 11/07/2015 11:37:00
Autore: G.C.