Cassazione: niente sospensione feriale per le controversie relative all'impiego pubblico privatizzato
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 6956/2004) ha stabilito che per il pubbllico impiego privatizzato non si applica la sospensione dei termini prevista per il periodo feriale.I Giudici della Corte hanno infatti precisato che queste cause rientrano nella competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, stante la disposizione prevista dall'art. 3, Legge n. 741/1969.
Data: 31/08/2004
Autore: Cristina Matricardi