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Pignoramenti: corsia preferenziale per la ricerca telematica

Il d.l. n. 83/2015 ha modificato l'art. 492-bis c.p.c. rendendo “libera” la ricerca telematica anche da parte del creditore


di Marina Crisafi – Tra le tante novitàapportate alla procedura esecutiva, ildecreto “anti credit crunch” (d.l. n. 83/2015) ha previsto anche una corsia preferenziale per la ricercatelematica dei beni da pignorare.

Tale possibilità, siricorda, è stata concessa dal nuovo art.492-bis c.p.c. introdotto dalla precedente riforma della giustizia (d.l. n.132/2014) che ha previsto per i creditori pignoranti la facoltà di rivolgersi direttamente al presidentedel Tribunale al fine di autorizzare l'ufficiale giudiziario competente aricercare telematicamente i beni dapignorare, collegandosi alle diverse banche dati della P.A. (o a quelle allequali le stesse possono accedere).

Tuttavia, c'è un ma. Lo strumento infatti è rimasto praticamente inattuato inmancanza degli appositi decreti attuativi. Questo fino ad oggi.

La nuovariforma infatti modificando nuovamente l'art. 492-bis c.p.c. ha introdotto una corsia preferenziale per il creditore,consentendogli di accedere in autonomiaalle banche dati per cercare i beni da pignorare, senza dover attendere alcundecreto attuativo. Previa ovviamente, l'autorizzazione del presidente deltribunale, il creditore, dunque, è libero di consultare direttamente anagrafe tributaria, Pra, Inps, e lealtre banche dati della P.A. per individuare i beni del debitore da pignorare, bypassando gli ufficiali giudiziari.

Attenzioneperò. Si tratta di una “libertà” a tempo,in quanto se entro un anno dall'entratain vigore della riforma, il decreto ministeriale non sarà adottato, ladisposizione perderà efficacia.

Data: 03/07/2015 14:00:00
Autore: Marina Crisafi