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Cassazione: Anche la raccomandata senza ricevuta di ritorno può interrompere la prescrizione

È possibile presumere che la raccomandata sia giunta a destinazione se non c'è una contestazione del destinatario


Anche una semplice raccomandata senza ricevuta di ritorno può essere sufficiente per interrompere la prescrizione presuntiva del diritto di un avvocato ad esigere i propri onorari al cliente.

Secondo la Cassazione, infatti, si può presumere che la lettera sia giunta a destinazione dato che è onere delle poste curarne la consegna.
È quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 13401/15, pubblicata oggi, secondo cui solo in caso di contestazione del destinatario può sorgere l'onere del mittente di dimostrare che la propria missiva è giunta correttamente a destinazione.
Nel caso di specie, però, l'avvocato aveva si spedito le raccomandate ma lo aveva fatto indicando la persona sbagliata e quindi non può avvalersi della presunzione di avvenuta consegna.
Se la raccomandata fosse stata spedita correttamente il termine di prescrizione si sarebbe invece interrotto.
La Corte chiarisce anche che l'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere equiparata al riconoscimento del debito. In sostanza se da un lato l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, non è vero il contrario: il fatto di aver sollevato l'eccezione di prescrizione non comporta ammissione della mancata estinzione del debito.
Data: 30/06/2015 18:28:00
Autore: N.R.