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Sinistri stradali: per il risarcimento del danno da fermo tecnico non serve dimostrare il noleggio di altra auto

Per la Cassazione rileva solo il fatto che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo


diMarina Crisafi –A seguito di un incidente stradale, bastache l'auto sia in riparazione e dunque inutilizzabile dal suo proprietario perfar scattare il risarcimento del danno da fermo tecnico, senza doverdimostrare il noleggio di un'altra vettura o altra prova specifica. Lo hastabilito la terza sezione civile della Cassazione,con sentenza n. 13215 depositata ieri (qui sotto allegata), accogliendo ilricorso di un automobilista avverso la decisione del giudice d'appello cheaveva rigettato la richiesta di risarcimentodel danno da “sosta tecnica”, dallo stesso avanzata nei confronti dellacompagnia assicuratrice, in ragione della mancata dimostrazione del noleggio dialtro veicolo in sostituzione del proprio, inutilizzabile per l'effettuazionedelle riparazioni resesi necessarie dopo l'incidente.

Per il Palazzaccio l'uomo ha ragione.

Il “c.d.danno da fermo tecnico patito dal proprietario di un veicolo a causadell'impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla suariparazione – hanno affermato, infatti, gli Ermellini - può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevandoa tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche aprescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato”.

Ciò perché, haaggiunto la S.C., mentre l'auto è in sosta forzata, il proprietario va incontro a diverse spese, tra cui ilpremio di assicurazione e la tassa di circolazione, oltre al fatto che il mezzo è “soggetto a un naturale deprezzamentodi valore”.

E fondati sonoanche i motivi di censura rispetto alla mancata liquidazione del “danno da ritardo”, inteso quale “dannoda lucro cessante per il mancato pagamento delle somme dovute e liquidate atitolo di risarcimento del danno”.

Per cui, avendoil giudice di merito disatteso i principi suddetti, la S.C. ha cassato con rinvio ad altro magistrato del Tribunale diTorre Annunziata tenuto a una nuova statuizione basata sugli stessi nonché aprovvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Data: 27/06/2015 16:20:00
Autore: Marina Crisafi