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Diffamazione: è responsabile il portale web che non blocca le offese degli utenti

La Grand Chamber della Cedu si esprime sul primo caso di responsabilità per diffamazione di un portale di news per i commenti di terzi


diMarina Crisafi - Èresponsabile per diffamazione il portaledi news, avente finalità commerciali, chenon provvede a filtrare o comunque a rimuovere immediatamente i commentioffensivi e denigratori degli utenti. Pertanto, non commette violazione della libertà di espressione, tutelata egarantita dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, lo Stato che, attraverso i propri tribunali,proceda a sanzionare il portale. A stabilirlo è il massimo organogiurisdizionale di Strasburgo, la GrandeChamber della Cedu, nella sentenza n. 64569 depositata ieri (qui sottoallegata), riguardante il caso Delfi contro Estonia.

Chiamata a pronunciarsi per la prima voltasu una vicenda riguardante la responsabilità di un sito di notizie a causa deicommenti pubblicati da terzi, la CorteEuropea ha respinto il ricorso, confermando la condanna della società estone,gestore del più importante portale di news operante anche in Lituania eLettonia, per aver dato la possibilitàagli utenti di commentare news e articoli senza prevedere alcuna moderazione néla registrazione obbligatoria.

La situazione, che si protraeva sin dal 2005,anno in cui le autorità del luogo avevano già evidenziato la mancanza di unfiltro per i “fake” degli utenti, era “degenerata”a partire dal 2009, a seguito del proliferare di commenti offensivi nei confronti di un manager di una societàdi trasporti, che, nonostante le pressanti richieste, venivano rimossi congrave ritardo, soltanto dopo 6 settimane.

Da qui l'azione giudiziaria culminata conla sanzione pecuniaria di 320 euro, ora confermata dalla Cedu come conformealla Convenzione europea.

Pur riconoscendo infatti l'importanza del web e le suecaratteristiche ontologiche come l'anonimato, i giudici di Strasburgo,infatti, hanno sottolineato i rischipresentati dalla permanenza e dalla diffusione online di contenuti diffamatori,limitando, però, le proprie valutazioni al caso specifico dei commenti pubblicati all'interno di un portale,come tali facilmente controllabili dal gestore, e non a quelli provenienti da forum esterni e autonomi.

Ad assumere rilievo decisivo, nell'affermazionedella responsabilità da parte della Corte, èproprio il controllo esercitato dal gestore, unico peraltro in grado dibloccare o rimuovere i commenti incriminati (non potendo agire in tal sensoneanche gli autori degli stessi), chevale ad escludere il ruolo propriamente tecnico di “provider” facendoloassurgere invece a responsabile deicontenuti diffamatori.

Tutti questi fattori concorrono, indefinitiva, a legittimare la sanzionesenza ritenere in alcun modo violata la protezione accordata dall'art. 10 dellaCedu alla libertà d'espressione che non tutela certo la diffusione dimessaggi di odio, negazionisti o diffamatori.

Data: 17/06/2015 16:37:00
Autore: Marina Crisafi