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Padre tenuto fuori dalla vita della figlia? Nessun reato per la madre

Non integra il reato di sottrazione di minore la condotta del genitore che non coinvolge l'altro nelle scelte riguardanti il figlio


di Marina Crisafi – Non può inquadrarsi nel reato di sottrazione diminore la condotta del genitore che non coinvolge l'altro nelle scelte relativealla vita del figlio. Lo ha stabilito la Cassazione,con sentenza n. 25257 pubblicata ieri (qui sotto allegata), assolvendouna madre dalla condanna per il reato ex art. 574 c.p. perché il fatto non sussiste.

Oltre a tale contestazione, alla donna erano state mosse diverse accuse perla mancata esecuzione dolosa diprovvedimenti del giudice, tutte cadute per mancanza di querela o perché ilfatto non sussiste. Restavano in piedi soltanto i reati di cui all'art. 388, comma 2 e 574 c.p., legati dal vincolodella continuazione.

Per il primo, la condotta ascritta all'imputata, relativa al mancato ripristino del collocamento della bimbapresso il padre che era stato colpito da ictus, veniva giudicata dallastessa corte territoriale, irrilevante sul piano penale, in quanto compiuta nell'interesse prevalente della minore (tantoche in seguito la bambina viene affidata prevalentemente alla madre).

Quanto al secondo reato, laresponsabilità dell'imputata veniva invocata non già per aver ritenuto lafiglia contro la volontà dell'altro genitore in violazione del pertinenteprovvedimento giudiziale, bensì per avertenuto lo stesso all'oscuro dei fatti che riguardavano la vita della minore.

Non venivano prese in considerazione le doglianze della donna che asserivache la mancanza iniziale degli incontri tra la bimba e il padre (avvenuti in untempo differito e con interruzioni) non erano addebitabili ad un suocomportamento ma unicamente al ritardo dei servizi sociali.

Decisivo appare sullaquestione l'intervento della Cassazione, secondo la quale, dall'analisi della vicenda, non solo si è in presenza diuna non consentita immutatio facti,ma sia preclusa la stessaconfigurabilità delle condotte tipiche della fattispecie incriminatrice di cuiall'art. 574 c.p.

“Tenere il padre all'oscuro della vita della figlia e non coinvolgerlonelle scelte a questa relative - ha affermato infatti la S.C. - risultairrimediabilmente esorbitante rispetto aquella fattispecie”, tenuto conto che le pronunce di assoluzione eimprocedibilità per i reati di cui all'art. 388 c.p. non sono state impugnate esono diventate definitive.

Per cui, in conclusione: annullatasenza rinvio la sentenza relativamente all'imputazione di cui all'art. 574 c.p.perché il fatto non sussiste e parola ad altro giudice soltanto per la rideterminazionedella pena in relazione alla parte residua del reato ex art. 388, comma 2, c.p.

Data: 17/06/2015 13:00:00
Autore: Marina Crisafi