Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Sì alla piscina condominiale, se il regolamento prevede il giardino

È legittima la costruzione della piscina sul lotto condominiale che il regolamento prescrive sia tenuto a giardino vietando solo i ricoveri per animali


di Marina Crisafi - Deve ritenersilegittima la realizzazione di una piscinasul lotto condominiale se il regolamento prevede soltanto che la parte di terreno non edificata debba essere tenuta agiardino ed escluda la costruzione di “pollai, conigliere e simili visibilidal passaggio comune”.

Lo ha stabilitola Cassazione, con la recente sentenza n. 8822/2015, accogliendo il ricorso delproprietario di un hotel che aveva realizzato l'impianto con annesse saune e spogliatoi nel lotto della suaproprietà, compreso nell'area comune, contro i condomini (comproprietari dilotti limitrofi ), che contestavano la violazione del regolamento e chiedevano,tra l'altro, l'accertamento dell'illegittimità della costruzione e ilrisarcimento del danno.

Mentre in primogrado il giudice aveva sostenuto che il regolamento condominiale prevedesse una servitù reciproca di non edificare, oltreche un obbligo di manutenzione del terreno e che essendo decorsi più di vent'annidalla costruzione della piscina la servitù fosse estinta, la Corte d'Appello,in parziale accoglimento del gravame, aveva affermato che “la disposizioneregolamentare configurasse un'obbligazione propter rem - come tale non soggettaa prescrizione - e non una servitù, e che la realizzazione della piscina non fosse in alcun modo riconducibile allaprevisione da intendersi come destinazione a relax, passeggio, coltivazionedi piante ornamentali e fiorifere”.

Ma la seconda sezione civile non la pensa così e ribaltando le decisioni di merito afferma che se è vero che in astratto la definizione di giardino “non contempla lapiscina, mentre prevede, in alcune varianti, fontane, cascate e specchid'acqua” la questione non è nominalistica,occorrendo invece, al fine della congruità della motivazione, lavalutazione concreta delle caratteristiche della costruzione e del contesto incui la stessa è inserita, cosa non avvenuta nel caso di specie, posto che nellasentenza della corte distrettuale non sidà contezza né delle dimensioni dell'impianto né di come lo stesso siastato inserito nella lottizzazione.

Senza contare,inoltre, hanno chiosato i giudici di piazza Cavour che la previsione delregolamento, nell'indicare il mantenimento a giardino della parte di terrenonon edificata, si limita a specificare soltantoil “divieto” di costruire ricoveri per animali da cortile.

Ne consegue che“l'affermazione della non riconducibilità della piscina alla previsioneregolamentare” rimane priva di supporto. Ela parola passa al giudice di rinvio.

Data: 16/06/2015 17:00:00
Autore: Marina Crisafi