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Cnf: in arrivo una nuova sanzione dell'Antitrust per i limiti sulla pubblicità online

30 giorni per difendersi e 180 per la chiusura del procedimento che deciderà sulla sanzione per le limitazioni del codice deontologico alla pubblicità sul web


di MarinaCrisafi -Dopo la maximulta di qualche mese fa per la violazione della concorrenza inmateria di compensi professionali (leggi “Tariffeforensi: maximulta da oltre 912mila euro al CNF per le limitazioni alla liberaconcorrenza”),il Cnf si ritrova di nuovo nel mirinodell'Antitrust, stavolta per aver reiterato l'infrazione relativa alle restrizioni sull'attività promozionale viaweb degli studi legali.

Ad annunciarlo è il provvedimento n. 25847 diffuso nel bollettino n. 21 di ieri (qui sotto allegato), nelquale l'Agcom contesta l'inottemperanzaad un precedente ordine di rimozione delparere n. 48/2012 relativo al caso “Amica Card” considerato restrittivodella concorrenza tra i professionisti forensi, in quanto impediva “loro di utilizzare determinate piattaformedigitali per pubblicizzare i propri servizi professionali, anche con riguardoalla componente economica degli stessi”, limitando pertanto l'impiego “diun importante canale messo a disposizione dalle nuove tecnologie per ladiffusione dell'informazione circa la natura e la convenienza dei serviziprofessionali offerti, potenzialmente in grado di raggiungere un ampio numerodi consumatori sul territorio nazionale”.

Alla data della chiusura dell'istruttoria,il 21 maggio scorso, rileva l'Authority, ilCnf non solo non aveva aderito all'invito di presentare una relazionescritta illustrante le misure assunte per porre termine all'infrazione, ma non aveva neanche adempiuto allarichiesta rimozione del suddetto parere, che risultava ancora pubblicatosul proprio sito istituzionale, perpetuandocosì la restrizione concorrenziale e la relativa violazione dellaliberalizzazione della pubblicità professionale, operata prima dalla riforma Bersani e successivamente dallalegge professionale forense.

Per di più, si legge nel provvedimento, il Codice deontologico, entrato invigore il 15 dicembre scorso, all'art.35, comma 9, non fa che ribadire l'obbligo per gli avvocati di “utilizzare,a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senzareindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associatoo alla società di avvocati alla quale partecipi” ed altresì di comunicare alConsiglio dell'ordine di appartenenza la forma e il contenuto del sito stesso,sanzionando le violazioni di tali doveri (rientranti nei principi di “dignità”e “decoro” della professione) con la censura.

Per l'autorità, così facendo il Cnf non solo è “recidivo” nellareiterazione dell'infrazione accertata e stigmatizzata ma inasprisce ulteriormente le limitazioni introdotte con il pareren. 48/2012 alla possibilità di utilizzare un canale di diffusionedelle informazioni come il web per promuovere l'attività professionale.

Pertanto, ilCnf avrà 30 giorni di tempo dallanotifica del provvedimento per far pervenire all'Agcom scritti difensivi,documenti e chiedere di essere sentiti e, in ogni caso, il procedimento (e larelativa decisione) è da intendersiconcluso entro 180 giorni.

Data: 16/06/2015 12:00:00
Autore: Marina Crisafi