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Niente compenso all'avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori per il parere sui margini di successo dell'appello

Poco importa che la cliente fosse a conoscenza della mancata abilitazione e che avesse confermato l'incarico


diMarina Crisafi – Nnn ha diritto al compenso per il parere "preventivo" redatto a favoredel cliente sulle chance di successo di un eventuale appello, il legale che non è abilitato a patrocinare innanzialle magistrature superiori. Questa attività infatti deve considerarsi ricompresa nella voce “studiodella controversia” che fa parte dei compensi per il giudizio d'appello e non può dunque essere oggetto di liquidazione autonoma quale prestazione stragiudiziale.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenzan. 11446 depositata oggi (qui sotto allegata), che ha bocciato il ricorso di un avvocato avverso lapronuncia della Corte d'Appello di Roma che aveva respinto la sua richiesta di ottenere il riconoscimento di un diritto alcompenso per il parere redatto per conto della propria cliente al fine diillustrare i margini di possibile successo di un appello al Consiglio di Stato.

Condividendo il dictum del giudice di merito, gli Ermellini hanno osservatoinnanzitutto che la richiesta del parereera strettamente connessa e preordinata allo svolgimento dell'unicoincarico affidato all'avvocato, ovvero quello di redigere unricorso da presentare al Consiglio di Stato, predisponendo in via preventiva unparere, appunto, sull'opportunità o meno di promuovere il giudizio diimpugnazione.

Tale attività, hanno specificato da piazzaCavour, deve essere ricompresa nella voce di "studio dellacontroversia" e consultazioni con il cliente e non può essereliquidata separatamente quale prestazione stragiudiziale.

Come spiega la seconda sezione civile “laremunerazione dell'attività di redazione del parere preventivo - attivitàcui con l'atto di appello il legale ha inteso circoscrivere la sua pretesa - postulava in ogni caso l'iscrizionenell'apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio presso lemagistrature superiori”.

Sicché - nonassumendo alcun rilievo la circostanza che nonostante il professionista avesseprecisato alla cliente sin dall'inizio di non essere abilitato la stessa avesseconfermato l'incarico - ha concluso laS.C. “nel segno del primo comma dell'art. 2231 c.c., nulla può competere alricorrente”.

Data: 03/06/2015 19:55:00
Autore: Marina Crisafi