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Cassazione: la lite di scarso valore non giustifica la compensazione delle spese legali

Ancora un no della Cassazione alle compensazioni ingiustificate delle spese di lite. Si rischia di trasformare in 'soccombente' la parte vittoriosa


di Marina Crisafi - Il valoreesiguo della lite non può giustificare da solo la compensazione delle speseprocessuali da parte del giudice. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11301 depositata il 1° giugno 2015, specificandoche in questo modo la parte vittoriosa, laddove le spese di lite risultinosuperiori al credito, rischierebbe di subire un danno economico equiparabile sostanzialmente alla soccombenza, conconseguente violazione del diritto di difesa di rango costituzionale nonché dellastessa regola generale sulle spese di cui all'art. 91 c.p.c.

Così, ilPalazzaccio ha dato fermamente ragionead un privato che aveva chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'Appellodi Salerno, limitatamente al capo sulla compensazione delle spese, nonostante l'accoglimentodella sua domanda di risarcimento danni neiconfronti di un gruppo di compagnie assicuratrici per intese (di cartello) restrittive della concorrenza.

I giudici dipiazza Cavour hanno ritenuto la soluzione adottata dal giudice d'appello non rispettosa dell'art. 92 c.p.c. neltesto sostituito dalla l. n. 69/2009. Tale disposizione hanno deciso, infatti, “nellaparte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano ‘gravi ed eccezionali ragioni' non laconsente certo in base “al carattereufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione ed all'esiguitàdella pretesa creditoria: quanto al primo profilo, perché esso integra unnormale esito dell'attività valutativa del giudice; quanto al secondo, perché, specialmente ove l'importo delle spesefosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesseinteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto, si tradurrebbein una sostanziale soccombenza di fattodella parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e didifendersi ex art. 24 Cost. se nonpure della regola generale dell'art. 91 cpc.”.

Da ciò consegue l'accoglimentodel ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla corte territorialein diversa composizione, la quale avrà il compito di regolare ex novo il regime delle spese “impregiudicato beninteso qualunque esitodell'applicazione corretta degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.

Data: 03/06/2015 22:10:00
Autore: Marina Crisafi