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Pioggia di sms e mail all'ex per vedere il figlio? Non è stalking

Non commette reato il padre del minore che fa pressing telefonico e via mail sull'ex compagna solo per vedere il figlio. Per la Cassazione manca l'elemento sogg


di Marina Crisafi - Il fattonon costituisce reato. Così ha deciso la Cassazionenella sentenza n. 22152/2015 pubblicata qualche ora fa (qui sotto allegata), pronunciandosi sullavicenda di un padre che aveva tempestato di sms e e-mail l'ex compagna al solo fine di vedere il figlio minorenato dalla relazione sentimentale ormai conclusa, prima che il tribunale neregolamentasse il diritto di visita.

La prima sezionepenale ha escluso non solo l'ipotesi direato di cui all'art. 612-bis ma anche quella di cui all'art. 660 c.p., allaquale il Tribunale di Milano, con rito abbreviato, aveva ricondotto il fattooriginariamente contestato condannando l'uomo all'ammenda di 300 euro.

Per la S.C., mancano sia la connotazione della “petulanza”nel comportamento del soggetto, ovvero quel modo di agire “pressante,insistente, indiscreto e impertinente che finisce per il modo stesso in cui simanifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e dellalibertà della persona”, che il presupposto del “biasimevole motivo” che lanorma aggiunge alla petulanza come motivazione da considerare “riprovevole perse stessa o in relazione alla persona molestata”.

In sostanza, la condotta dell'imputato manca dell'elementosoggettivo, in quanto lo stesso voleva soltanto avere notizie del figliominore, allo scopo di poterlo incontrare, esercitando in tal modo i propridiritti di genitore e non era certofinalizzata a creare disagi o molestie all'ex convivente.

Valutazione cuila corte giunge, contro le conclusioni del sostituto procuratore generale, anchegrazie alla circostanza che i fatti contestati si erano verificati prima che iltribunale dei minorenni intervenisse per regolamentarei rapporti tra i due ex conviventi,funzionali all'educazione del figlio minore.

E sono proprio gli stessi elementi probatori prodottidalla ex compagna a salvare l'imputato, in quanto i riscontri telefonici etelematici (sms e mail) dimostravano come la donna assumesse atteggiamentiostruzionistici rendendo più difficili i rapporti tra il padre e il figlio, giàdifficoltosi per i problemi logistici del primo. In conclusione, senza elemento soggettivo non c'è reato e lasentenza è annullata senza rinvio.

Data: 27/05/2015 19:40:00
Autore: Marina Crisafi