Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Riforma magistrati a rischio incostituzionalità? Alla Consulta l'ardua sentenza

Rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della l. n. 18/2015 di riforma della responsabilità civile dei magistrati


diMarina Crisafi - Acirca due mesi dalla sua entrata in vigore, la riforma sulla responsabilità civile dei magistrati vaincontro al rischio di una dichiarazionedi incostituzionalità.

I motivi, sollevati dal Tribunale di Verona con la recente ordinanza (qui sotto allegata),riguardano in primis l'ipotesi di responsabilità per travisamento del fatto o delle prove che risulta “equivoca” consentendo di “censurare qualsiasi valutazionedei fatti o del materiale probatorio compiuta dal giudice – che risulti – non gradita o sfavorevole,semplicemente qualificandola come travisamento” e rivelandosi dunque “del tuttoinidonea a delimitare, conformemente ai parametri costituzionali degli artt.101, comma 2, 111 comma 2, Cost., l'ambito della responsabilità del magistrato”.

In definitiva, le “maglie” della nuovalegge sarebbero troppo larghe comportando, secondo il giudice rimettente, “unaestrema incertezza anche nella individuazione dell'ambito di applicazione dialtri istituti che influiscono direttamente sull'esercizio della funzionegiurisdizionale”.

Manon solo.

Nel “mirino” del giudice veneto che harimesso la questione di legittimità costituzionale della l. n. 18/2015 alla Corte Costituzionale , ci sarebbero diversiprofili da valutare.

Altra falla nella novella sarebberappresentata infatti dall'abrogazionedel c.d. “filtro di ammissibilità” che permetteva un vaglio preventivosulla fondatezza o meno della domanda, consentendo al giudice, laddove avesseritenuto la domanda ammissibile, di disporre la prosecuzione del giudizio e latrasmissione degli atti al titolare dell'azione disciplinare, il quale, a suavolta, avrebbe dato inizio all'azione disciplinare.

Ciò impediva, si legge nell'ordinanza, daun lato “la proliferazione di inutiligiudizi di merito consentendo al contempo che i processi ammissibili potesserogiovarsi di una più rapida trattazione nel merito”. Dall'altro e in viaprioritaria, tutelava “la serenità delsingolo magistrato, che, al riparo da azioni pretestuose e temerarie, potevaveder limitato il peso dell'esposizione processuale a casi e tempirazionalmente circoscritti e quindi indirettamente ancora una volta l'esercizioindipendente della giurisdizione”.

L'operata eliminazione, continua il giudicerimettente, “offre ora ad una parte, priva di remore o anche soloparticolarmente determinata, la duplice alternativa di condizionare lavalutazione del giudice, o di provocare la sua astensione, e con essa ladilatazione dei tempi di definizione del giudizio”.

Da non dimenticare, infine, l'azione di rivalsa delloStato a carico del magistrato che è verosimile, continua l'ordinanza,avvenga in ogni caso, considerato che risulta “impossibile stabilire esattamentequali siano i casi in cui essa non è obbligatoria, con la conseguenza chel'organo deputato a promuoverla sarà indotto a non effettuare nessunavalutazione al riguardo e a proporla in ogni caso”. E neanche la clausola di salvaguardia, pur formalmente ribadita,conclude il giudice di Verona, vale a definire in modo sufficiente il suoambito di applicazione, addirittura potendo “dubitarsi che essa permangaeffettivamente”.

Posti i dubbi di legittimità, ora non resta cheattendere la decisione della Consulta.

Data: 25/05/2015 17:00:00
Autore: Marina Crisafi