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Se il debitore salda l'importo indicato nel titolo escutivo, niente precetto per i costi successivi

Una volta che l'obbligazione è stata adempiuta, il titolo non ha efficacia esecutiva. Per cui per gli esborsi successivi è necessaria l'azione ordinaria


di Marina Crisafi - Addioall'efficacia esecutiva del titolo una volta che l'obbligazione è stataadempiuta. In altre parole, se ildebitore ha pagato per intero l'importo indicato nel titolo esecutivo, comprensivo delle spese processuali liquidate, l'avvocato del creditore non può più intimare precetto per icosti successivi alla sua emissione e notificazione. Al massimo, per ottenereil pagamento di tali esborsi potràesperire l'azione ordinaria.

A confermarlo èla sezione lavoro della Cassazione,con sentenza n. 9908/2015 depositata il 14maggio scorso, in una vicenda che ha origine dall'opposizione propostadall'Inps al precetto notificato dall'avvocato distrattario per il pagamentodelle competenze giudiziali successive all'emissione della sentenza relativa aprocedimento di natura assistenziale.

Vedendorigettate le istanze nel merito, il legale ricorreva per Cassazione sostenendoche le spese successive costituiscono unaccessorio di legge a quelle processuali e dunque possono essere richiestecon il precetto poiché consequenziali al titolo e tutelate dal medesimo sinoall'integrale pagamento.

Ma la tesi non regge. DalPalazzaccio infatti danno ragione al giudice di merito, poiché, come daconsolidato orientamento (cfr. Cass. n. 5159/1995), quando il debitore adempieper intero l'obbligazione versando la complessiva somma indicata nel titolo,comprensiva di spese processuali liquidate, si configura per l'avvocato l'”impossibilità giuridica” di notificareil precetto per le spese successive, poichéormai l'efficacia esecutiva del titolo è venuta meno. Non resta cheesperire pertanto l'azione di cognizione ordinaria.

Né lasituazione cambierebbe, ha osservato la Corte, ad abundantiam, laddove si dovesse ritenere (come osservato daprecedente giurisprudenza, cfr. Cass. n. 24691/2010) che il credito azionato inexecutivis dal difensore distrattario delle spese di lite, anche se consacratoin un provvedimento del giudice del lavoro, abbia natura ordinaria,corrispondendo ad un diritto autonomodello stesso, sorto direttamentein suo favore e nei confronti della parte soccombente. Anche così opinando,infatti, ha concluso la S.C., tale diritto non potrebbe essere azionato sulla base del solo dispositivodella sentenza emessa dal giudice del lavoro, perché si fonderebbe su untitolo esecutivo inesistente (cfr. Cass. n. 11804/2007).

Tuttavia, la Corte salva il difensore dall'addebito di colpagrave richiesto dall'Inps, poiché l'interpretazione sostenuta pur “non condivisibile” non è “implausibile”.

Data: 18/05/2015 22:00:00
Autore: Marina Crisafi