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Cassazione: il tradimento non è necessariamente causa di addebito della separazione

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10273/2004) ha stabilito che la sola relazione adulterina, nota e sopportata dall'altro coniuge, non costituisce necessariamente causa di addebito della separazione qualora, una volta cessata, sia stata superata dalle parti.I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre precisato che "analoga considerazione non può farsi nell'ipotesi di una relazione adulterina che duri cinque o sei anni che, se inizialmente sopportata, può essere causa del fallimento del matrimonio a causa del suo protrarsi, posto che nessun coniuge è tenuto a sopportare per un tempo indefinito una situazione che necessariamente incide sul rapporto di fiducia che deve sussistere all'interno della coppia". Data: 28/06/2004
Autore: Cristina Matricardi