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Avvocati: la Cassa paga l'indennità di adozione anche ai papà

Spetta anche ai padri liberi professionisti l'indennità di adozione prevista dall'art. 72 del d.lgs. n. 151/2001. L'unico limite è l'alternatività della misura


di Marina Crisafi - L'indennitàdi adozione per i liberi professionisti deve essere riconosciuta anche al padre adottivo, salvo che non sia statarichiesta dall'altro genitore. È questo l'unico limite in cui incorre il libero professionista per ottenere ilbeneficio previsto dall'art. 72 deld.lgs. n. 151/2001, secondo una recente sentenza della Corte d'Appello di Campobasso (n. 212/2014) che ha accolto ilricorso di un avvocato contro la Cassanazionale forense.

La vicendaportata all'attenzione del giudice molisano traeva origine dal rigetto della richiesta del neo-papàalla Cassa a seguito dell'adozione di due minori. L'avvocato non demordeva echiedeva quindi il riconoscimento giudiziale dell'indennità prevista a tuteladella maternità e della paternità usando come grimaldello la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 385/2005) che,in tema di affidamento preadottivo e adozione, ha messo sullo stesso piano entrambi i genitori e basando la propriaistanza “sul presupposto delriconoscimento dell'invocato diritto anche in favore dei liberi professionistie anche per i casi di adozione, in paritaria alternativa alla madre”. Inprimo grado, il tribunale condivideva le ragioni che avevano condotto la Cassaforense a non accogliere la richiesta, affermando che pur in presenza delprincipio inequivocabile della posizione di identità dei due genitori, la sentenza della Consulta era daconsiderarsi additiva e dunque necessitante di un intervento successivo dellegislatore poiché non direttamenteapplicabile.

La Corte d'appello è invece di diverso avviso.E in virtù del principio affermato dal giudice delle leggi ha sancito che c'èuna sola soluzione normativa da applicare al caso concreto e la stessa nonnecessita di ulteriori interventi legislativi per dare attuazione ad un diritto già riconosciuto ex lege. Percui, essendo “l'astensione dal lavorofinalizzata, in caso di affidamento o adozione, non (anche) alla tutela dellasalute della madre biologica, ma unicamente ad agevolare il processo diformazione e crescita del bambino, va esteso anche al padre professionista ildiritto all'indennità che l'art. 72 del d.lgs. n. 151/01 limitava alla solamadre professionista” ha spiegato la Corte, poiché, una volta affermata laparitaria posizione dei due genitori, corollario di tale principio è “ineffetti unicamente, e semplicemente, quello per cui l'indennità di maternitàpuò essere concessa solo ad uno dei due genitori”. Né, del resto, ha concluso il Collegio, nella prospettiva delineatadalla Consulta, la norma di cui all'art.72 “concede spazio all'immaginazionein ordine alla sua concreta applicazione”.

Data: 15/05/2015 09:20:00
Autore: Marina Crisafi