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Gratuito patrocinio: l'avvocato non ha l'obbligo di dimostrare l'iscrizione nella lista

L'elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio è pubblico, per cui spetta al presidente del Tribunale, in sede di opposizione, assumere le info necessarie


di MarinaCrisafi - Nonesiste alcun obbligo per l'avvocato didimostrare la propria iscrizione nella lista dei difensori per ilpatrocinio a spese dello Stato, sia perché tale lista è pubblica sia perché il giudicepuò assumere tutte le informazioni necessarie.

Così ha stabilito la sesta sezione civiledella Cassazione, nella sentenza n. 9264 depositata il 7 maggio scorso,accogliendo le doglianze avanzate da un avvocato per la mancata liquidazionedella parcella, nonostante il proprio cliente fosse stato ammesso al gratuitopatrocinio.

Vedendo rigettata la propria richiesta di liquidazione,in prima istanza dal Gip e successivamente, in sede di opposizione, dalpresidente del Tribunale, il legale adiva quindi la Suprema Corte, lamentando l'erroneaapplicazione delle regole dettate dal dprn. 115/2002, giacchè egli risultava regolarmente iscritto nell'elencoprevisto dagli artt. 80 e 81 della disciplina sul gratuito patrocinio.

E gli Ermellini gli hanno dato ragione,ritenendo sbagliato il provvedimento dirigetto della richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività svoltada parte del presidente del Tribunale, sull'erroneo presupposto della mancataiscrizione del professionista nell'elenco degli avvocati per il patrocinio aspese dello Stato.

Tale elenco, hanno spiegato infatti igiudici di piazza Cavour, come espressamente disposto dal comma 4 dell'art. 81del Testo Unico in materia di spese di giustizia, “è pubblico, e si trova, presso tutti gli uffici giudiziari situati nelterritorio di ciascuna provincia”.

Per cui nessun onere può sorgere a carico dell'avvocato relativamente allaprova della sua iscrizione, né il provvedimento di reiezione può basarsi sulrilievo della mancata documentazione in merito. Anzi, incombe sul presidente del tribunale, chiamato a pronunciarsisull'opposizione, l'obbligo di acquisiredirettamente i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, ex art. 15 del d.lgs. n. 150/2011.

Data: 11/05/2015 14:00:00
Autore: Marina Crisafi