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Equitalia: per la validità della notifica basta l'avviso della raccomandata

Non occorre produrre in giudizio la copia della cartella di pagamento: per provare il perfezionamento della notifica è sufficiente l'avviso di ricevimento


diMarina Crisafi - Nonè necessario produrre in giudizio la copia della cartella esattoriale, per la validità della notifica è sufficientel'avviso della raccomandata di ricevimento. È questo in estrema sintesiquanto affermato dalla terza sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 9246 pubblicata il 7 maggio scorso,che fa il paio con quanto sostenuto pochi giorni fa dalla seconda sezione, la quale haribadito la validità della notificazione delle cartelle Equitalia effettuatatramite raccomandata con avviso di ricevimento (leggi “Cartelle Equitalia: valida la notifica tramite raccomandataA/R”).

Rigettando il ricorso di un contribuente controil pignoramento conseguente alla procedura di riscossione avviata a suo caricoda Equitalia, la S.C. con un'articolata motivazione, ha sottolineato che inmateria di notifica della cartella esattoriale, secondo il disposto di cui all'art.26, 1° comma, del d.p.r. n. 602/1973, laprova del perfezionamento della procedura di notificazione e della data èda intendersi assolta mediante laproduzione dell'originale dell'avviso di ricevimento. Per cui non ènecessario che l'agente di riscossione produca in giudizio la copia dellacartella di pagamento, la quale, “unavolta pervenuta all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmenteconsegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c.” superabile soltanto se lo stesso provi di essersi trovato “senza sua colpa nell'impossibilità diprenderne cognizione”.

La sentenza contiene, inoltre, unaprecisazione importante: l'omissionedella notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) è un vizio che comporta “la nullità delpignoramento con il quale inizia l'espropriazione forzata”.

Quantoalla giurisdizione,l'opposizione al pignoramento (di Equitalia), anche laddove ne venga fattavalere la nullità per omissione del procedimento di notifica, ha affermato laS.C., è ammissibile di fronte al giudiceordinario (e non tributario), il quale dovrà verificare soltanto “la sussistenza o meno del difetto dinotifica all'esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale”.

Data: 10/05/2015 20:00:00
Autore: Marina Crisafi