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Avvocati: è legittimo impedimento anche quello “umano e morale” non solo quello “fisico”

L'impedimento assoluto a comparire in udienza va inteso anche dal punto di vista umano e morale, tra cui rientra l'assistenza alla moglie ammalata oncologica


di Marina Crisafi - Il legittimo impedimento per l'avvocatonon va inteso soltanto dal punto di vista materialema anche “umano e morale”, per cui tra le cause di assoluta impossibilità acomparire in udienza rientra senz'altro quella di accompagnare e assistere la moglie malata oncologica.

A precisarlo è laquarta sezione penale della Cassazionenella sentenza n. 18069/2015 pubblicata ieri,accogliendo il ricorso di un uomo avverso l'inammissibilità dell'appelloproposto contro la sentenza di condanna emessa dal Gip del tribunale di Gela, in ordine al reato di guida senza patente, peravere quest'ultimo disatteso la richiesta di rinvio del proprio difensore difiducia per impedimento assoluto, ritenendolo illegittimamente non tale.

Una decisione,quella del Gip, con la quale, secondo la S.C., non si può convenire, giacchè ilmotivo addotto dal difensore, consistente nella necessità di accompagnare e assistere la moglie ricoverata in un centrooncologico presso una città diversa rispetto a quella in cui si celebravail processo, deve essere consideratoimpedimento assoluto.

L'impossibilità acomparire in udienza da parte dell'avvocato, ha affermato infatti laCassazione, “non va intesa in senso esclusivamentemeccanicistico, come impedimento ‘materiale' a partecipare all'udienza, dovutoa un precedente e concomitante impegno professionale, ovvero ad altra causa cheimpedisca la fisica presenza del difensore dovuta ad ostacoli di caratterelogistico o sanitario, che prescinda da qualsiasi considerazione di situazioniche possano, sotto il profilo emotivo e umano, essere ritenute anch'esse diimpedimento alla partecipazione attiva all'incarico affidatogli”.

Laddove, infatti,si dovesse intendere per legittimo impedimento soltanto l'ostacolo “materiale”o “fisico”, difficilmente, ha argomentato la Corte, “potrebbero ipotizzarsi situazionidiverse e riconducibili ad eventi gravisotto il profilo "umano e morale”, quale è da ritenersi senza dubbio l'accompagnamentodel coniuge peruna grave malattia, concomitante con il giorno dell'udienza, in una strutturaospedaliera posta a notevole distanza dal luogo di celebrazione del processo.

Peraltro, un evento simile negli altri ambitiprofessionali è considerato una causa per giustificare l'assenza dal lavoro,per cui non si comprenderebbe, ha proseguito la S.C., per quale motivo il difensore “al quale è attribuita unaprestazione di opera intellettuale costituzionalmente riconosciuta e garantita,non possa usufruire di analogo trattamento”.

Pertanto, anche “l'assolutaimpossibilità del difensore a comparire in udienza, là dove la sua presenza siaprevista dalla legge - può essereascrivibile, hanno concluso i giudici di legittimità annullando la sentenzaimpugnata - a situazioni gravi, sotto ilprofilo umano e morale”.

Data: 30/04/2015 18:30:00
Autore: Marina Crisafi