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Cassazione: è dovere del datore lavare gli indumenti protettivi dei dipendenti

E non sono ammesse deroghe. Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 8585 del 28 Aprile 2015


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 8585 del28 Aprile 2015.

E' regola generale quella per cui sia acarico del datore di lavoro, esercente attività insalubre diraccolta e smaltimento dei rifiuti, l'onere di provvedere allapulizia degli indumenti del personale dipendente, non potendo lastessa essere derogata nemmeno dalla disciplina collettiva, né tantomeno da patti individuali.

Nel caso di specie il giudice d'appello, riformando una sentenza di primo di grado, ha accolto la domanda promossa da un gruppo di lavoratori, ai quali ildatore aveva imposto la pulizia del vestiario, seppure dietro pagamento di una piccola indennità giornaliera.

Quando il caso è finito in Cassazione anche gli Ermellini hanno dato ragione ai lavoratori.

Il principio di diritto espresso dalla Suprema corte è ilseguente: “l'idoneità degli strumenti di protezione che ildatore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori – anorma dell'art. 379 del d.p.r. 457/1955 fino alla data di entrata invigore del d. lgs. 626/1994 (…) deve sussistere non solo nelmomento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durantel'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa.

Le normesuindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute qualeoggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solonel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nellaconcreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e ildiffondersi di infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggioindispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza,esso non può non essere a carico del datore di lavoro, qualedestinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni”.

Dall'inadempimento di tale obbligo deriva il legittimo diritto alrisarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1218 codice civile, ailavoratori, per contrasto con norme imperative.

Data: 29/04/2015 18:47:00
Autore: Licia Albertazzi