Cassazione: è dovere del datore lavare gli indumenti protettivi dei dipendenti
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 8585 del28 Aprile 2015.
Il principio di diritto espresso dalla Suprema corte è ilseguente: “l'idoneità degli strumenti di protezione che ildatore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori – anorma dell'art. 379 del d.p.r. 457/1955 fino alla data di entrata invigore del d. lgs. 626/1994 (…) deve sussistere non solo nelmomento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durantel'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa.
Le normesuindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute qualeoggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solonel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nellaconcreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e ildiffondersi di infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggioindispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza,esso non può non essere a carico del datore di lavoro, qualedestinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni”.
Dall'inadempimento di tale obbligo deriva il legittimo diritto alrisarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1218 codice civile, ailavoratori, per contrasto con norme imperative.
Autore: Licia Albertazzi