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La Cassazione ribadisce: no alla delibazione della sentenza che dichiara nullo il matrimonio se c'è stata una convivenza protratta

La Corte con la sentenza n. 7917 del 17 aprile 2015 richiama un precedente delle sezioni unite ed annulla una sentenza della corte d'appello


Ancora una volta la Cassazione mette un freno alla deliberazione troppo disinvolta di sentenza di annullamento del matrimonio.

Con una nuova pronuncia fresca di giornata (sentenza n. 7917 del 17 aprile 2015) la Corte ha ribadito che non può essere delibata una sentenza che dichiara la nullità del matrimonio concordatario per esclusione della prole quando i coniugi hanno convissuto per tre anni.
A portare in caso dinanzi alla Suprema Corte è stata una ex moglie (separata dinanzi al giudice civile) che ha impugnato una sentenza dei giudici di merito con cui era stata riconosciuta efficacia alla sentenza ecclesiastica di nullità del suo matrimonio.
Nel ricorso la donna aveva evidenziato che tra i coniugi era intercorsa una convivenza durata ben 12 anni e che, nonostante la comune volontà iniziale di non voler procreare, alla fine era nata anche una figlia.

Del resto il suo ex compagno era consapevole del fatto che entrambi avevano escluso, al momento del si, di voler avere dei figli ma ciò nonostante aveva deciso di costruire un legame familiare e affettivo.

Accogliendo il ricorso la Cassazione richiama il contenuto di una precedente sentenza delle Sezioni Unite la n. 16379/2014 (Di cui si è data notizia in questo articolo: Matrimonio: dopo 3 anni, nullo per la Chiesa ma non per lo Stato) secondo cui la convivenza protratta per almeno tre anni dalla data del matrimonio concordatario impedisce la "dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico".

La sentenza dei giudici d'appello è dunque da rifare e sarà necessario verificare se nella coppia vi sia stata un'effettiva realizzazione di una comunione spirituale e materiale durante il periodo di convivenza.
Data: 17/04/2015 18:00:00
Autore: N.R.