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Cassazione: la prova liberatoria nell'addebito della separazione

Corte di Cassazione civile, sezione terza, ordinanza n. 7057 dell'8 Aprile 2015


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione terza, ordinanza n. 7057dell'8 Aprile 2015.

L'inosservanza dell'obbligo di fedeltàconiugale rappresenta ipotesi grave di rottura del rapporto traconiugi ed è di per sé sufficiente a fondare la decisione di addebito dellaseparazione a carico del responsabile.


Sarà onere diquest'ultimo, nel caso in cui l'infedeltà venga accertata, provare aproprio discarico l'esistenza di ulteriori circostanze di fatto ingrado di “giustificare” tale comportamento. E' questo il principioespresso dalla Suprema corte nella sentenza in oggetto.

Nel caso di specie ricorre l'interessata, a cui nei gradi di merito èstata addebitata la separazione, lamentando difetto di motivazione edi istruttoria della sentenza impugnata per non aver il giudice delmerito tenuto conto del comportamento presumibilmente violentoadottato dall'ex marito in pendenza di matrimonio.

Ricorda tuttaviala Corte che “i fatti che escludono il nesso di causalità trala violazione accertata e l'intollerabilità della prosecuzione dellaconvivenza, ove non emergano dagli atti del processo, devono essereallegati e provati dalla parte che resiste alla domanda di addebito”.

La valutazione di tali circostanze è riservata al giudice delmerito, non potendo la Suprema corte procedere a un'ulteriore esamedei presupposti di fatto, con il limite dell'adeguata motivazionedella decisione adottata. In questo caso, la Corte d'appello hacorrettamente valutato le circostanze addotte dalla ricorrente comeinidonee a fondare scriminante. Il ricorso è rigettato.

Data: 22/04/2015 19:00:00
Autore: Licia Albertazzi