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Sottufficiale mancato per telegramma non recapitato? Poste deve risarcire solo gli anni della “formazione” non l'intera carriera

44mila euro di risarcimento ad un uomo che a causa della mancata consegna del telegramma di convocazione, rinunciava alla scuola sottufficiali della marina


di Marina Crisafi - 44mila euro è il risarcimento che Poste Italiane deve ad un uomo che havisto sfumare la futura carriera da sottufficiale per colpa del mancato recapito del telegramma di ammissionealla relativa scuola di formazione.

Lo ha stabilito la Cassazione,con sentenza n. 6899 depositata ieri 8 aprile 2015,concordando con quanto deciso dalla Corte d'Appello di Firenze, in parzialeriforma della sentenza del tribunale fiorentino che aveva quantificato il dannoin 320mila euro.

Per gli Ermellini, infatti, è vero che il disservizio causato dalla mancataricezione del telegramma con cui il ministero della Difesa annunciava alricorrente l'ammissione alla scuola sottufficiali della marina militare(specialità elettricista) lo aveva privato della retribuzione prevista per lafrequenza della scuola stessa, e dunque lo legittimava al risarcimento deldanno derivante dalla perdita dei treanni e mezzo di formazione, ma tale risarcimento non poteva certo essereesteso fino a coprire l'intera carriera militare che ne sarebbe derivata.

Non convince, infatti, la tesi del ricorrente secondo il quale il 96% degli allievi passava in serviziopermanente, per cui la posta risarcitoria doveva coprire la differenza trai guadagni ricavati dall'attuale professione di geometra e quelli che inveceavrebbe potuto percepire quale militare.

Per i giudici della terza sezione civile, a tal fine, occorrono prove specifiche e la deduzione che la quasi totalitàdegli allievi veniva assunta non è un elemento sufficiente a determinare l'estensionedel danno all'intera carriera militare.

Anche perché, hanno osservato i giudici della S.C., la mancata consegna deltelegramma non ha certo impedito al ricorrente di venire a conoscenza dellaconvocazione per altre vie, né di iscriversi tardivamente alla scuola o di partecipareal successivo concorso, limitando così l'entità dei danni.

In sostanza, hanno concluso gli Ermellini, se la mancata consegna da parte di Poste di una comunicazione(telegramma, raccomandata che sia) è un disservizioche rappresenta un “illecito grave” legittimando il destinatario a richiedereil risarcimento del danno, lo stesso va commisurato, secondo la valutazione delgiudice di merito, agli elementi probatori forniti (come, nel caso di specie, alperiodo di frequenza della scuola) non potendo estendersi all'ulterioreevoluzione della carriera del ricorrente, senza la “deduzione di ulteriori e più significativi elementi di prova, sufficienti a giustificarela presunzione che l'intera vita professionale del danneggiato sarebbe stataeffettivamente condizionata da quel disservizio postale”.

Data: 09/04/2015 08:00:00
Autore: Marina Crisafi