Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

In Gazzetta Ufficiale le disposizioni di non punibilità per tenuità del fatto.

D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 .


- Dott. Emanuele Mascolo Praticante Avvocato Abilitato al Patrocinio -


E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 18-3-2015, il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, numero 28, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come previsto dalla Legge 28 aprile 2014, numero 67, articolo 1, comma 1, lettera m.

Il Decreto Legislativo in argomento, ha il fine di regolamentare, in particolare, l'esclusione della puniblità "di condotte sanzionate con la solapena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo acinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e lanon abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'eserciziodell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando larelativa normativa processuale penale." (articolo 1, comma 1, lettera m, Legge n.67/2014)

Qui di seguito le novità più significative.

Il Decreto Legislativo, n. 28/2015, in vigore dal 02/04/2015, ha previsto importanti modifiche al codice penale, ed in particolare, nel Titolo V con la novità dell'articolo 131bis, che sarà rubricato " Esclusione della punibilità per particolaretenuità del fatto," che, in sintesi, esclude la punibilità, " quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità deldanno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primocomma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risultanon abituale."


La riforma riguarda anche l'articolo 411 del codice di procedura penale, ovvero, l'aggiunta al comma 1 delle parole, " che la persona sottoposta alle indagininon e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale perparticolare tenuità del fatto."
Data: 21/06/2015 23:00:00
Autore: Emanuele Mascolo