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Avvocati: nessun compenso per l'assistenza allo sportivo, se il contratto non rispetta le regole FIGC

Lo ha deciso la Cassazione, con sentenza n. 5216 del 17 marzo 2015 in una controversia tra la vedova di un calciatore e il suo difensore


di Marina Crisafi - Può rinunciare ai suoi compensi l'avvocato che haprestato assistenza ad uno sportivosulla base di un contratto stipulatosenza il rispetto delle regole della FIGC e non redatto sui moduliappositamente predisposti.

Lo ha deciso la Cassazione, consentenza n. 5216 del 17 marzo 2015, dirimendouna vicenda che vedeva protagonisti un calciatore professionista e il suo difensore, il quale, non ricevendo ilcorrispettivo per l'attività professionale prestata chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per il recuperodelle somme dovute.

Il calciatore però faceva opposizione e le sue istanze venivano accolte siain primo grado dal tribunale di Udine che in appello dalla corte di Trieste,con la dichiarazione di nullità delcontratto di prestazione professionale poiché stipulato senza l'osservanza del regolamento sportivoall'uopo predisposto.

Il difensore adiva dunque la Cassazione per sentir dichiarare fondate lesue ragioni, ovvero che le norme dell'ordinamento sportivo producono effettisoltanto nei rapporti tra gli sportivi e non riguardo a un avvocato che nell'esercizio della sua professione è soggetto soltanto all'ordinamento giuridicostatale.

Ma la S.C. è di contrarioavviso.

Confermando quanto sancito dalle corti di merito, infatti, i giudici dipiazza Cavour hanno affermato che “il contratto diprestazione professionale (assistenza sportiva) può essere stipulato tra ilprofessionista sportivo e un agente iscritto nel relativo albo oppure tra losportivo e un iscritto all'albo degli avvocati - ma in ogni caso - il rapportosoggiace pur sempre al regolamento FIGC e l'incarico deve essere dunque, apena di nullità, redatto sui modulipredisposti dalla Commissione”.

Leviolazioni delle norme dell'ordinamento sportivo, hanno spiegato infatti igiudici di legittimità, “necessariamente si riflettono sulla validità di uncontratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento ancheper l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamentela nullità per violazione di normeimperative, incidononecessariamente sulla funzionalità delcontratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutelasecondo l'ordinamento giuridico”.

Perquesti motivi, ha concluso la S.C., rigettando il ricorso del difensore, nonpuò considerarsi idoneo sotto il profilo della meritevolezza della tuteladell'interesse perseguito dai contraenti “uncontratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, esenza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste e come taleinidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nelquale detta funzione deve esplicarsi”.

Data: 19/03/2015 10:00:00
Autore: Marina Crisafi