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Autorità di Pubblica Sicurezza: come valuta l'affidabilità del soggetto nell'uso delle armi.

La discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza in materia è ampia ma non indefinita


Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista

Nell'ambito della vasta e complessa materia inerente l'uso delle armi, la discrezionalità dell'Amministrazione è ampia ma non indefinita, incontrando difatti taluni limiti che è opportuno tenere presente al fine di valutare un'eventuale azione giudiziale a seguito, ad es., di revoca del porto d'armi.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. VI - 5/4/2007 n. 152; sez. IV - 8/5/2003 n. 2424; sez. IV - 30/7/2002 n. 4073; sez. IV - 29/11/2000 n. 6347), in materia di rilascio o di revoca del porto d'armi e di autorizzazione alla detenzione, l'autorità di pubblica sicurezza - nel perseguire la finalità di prevenire la commissione di fatti lesivi dell'ordine pubblico - esercita un'ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi.

L'apprezzamento si estende all'indagine sulle circostanze che consiglino l'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d'armi già rilasciate, e l'atto autorizzatorio può intervenire soltanto in presenza di condizioni di completa sicurezza.

Tuttavia, l'ampia sfera decisionale di cui gode l'amministrazione in materia - circa fatti che ad un ragionevole apprezzamento possono indurre ad ipotizzare un uso improprio dell'arma e quindi far ritenere carente l'affidabilità del soggetto - è comunque sindacabile dal giudice sotto il profilo dell'abnormità e del travisamento del fatto o dell'inattendibilità della valutazione, quali risultano dalla motivazione del provvedimento.

In altri termini: coloro che avessero interesse a contestare l'eventuale provvedimento di diniego, dovranno avere cura di dimostrare in giudizio l'esistenza dei seguenti elementi:

1) provvedimento amministrativo abnorme,

2) travisamento del fatto,

3) inattendibilità della valutazione.

Solo indagando sull'inesistenza di tali elementi, il comportamento del ricorrente sarà stato oggetto di corretta valutazione da parte degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In buona sostanza: da una parte sarà bene tenere presente il principio in forza del quale il nostro ordinamento tendenzialmente vede con disfavore il possesso e la circolazione delle armi; quindi è scontato che l'autorità pubblica apprezzi in modo rigoroso i presupposti al ricorrere dei quali la loro detenzione è consentita.

Dall'altra, è vero però che una parte della giurisprudenza ha osservato che episodi isolati e occasionali, magari risalenti nel tempo, non sono da soli sufficienti a determinare la mancanza dei requisiti di sicurezza e affidabilità in capo all'interessato -T.A.R. Piemonte, sez. I - 4/11/2011 n. 1151- (pronunce che fanno da contraltare ad altra corrente orientata invece all'adozione più agevole e spedita di misure interdittive in materia di armi -T.A.R. Emilia Romagna Parma - 26/7/2011 n. 270-)".

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Data: 11/03/2015 18:00:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi