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Cassazione: danno da cosa in custodia e dovere di cautela del danneggiato

Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 4661 del 9 Marzo 2015


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 4661 del 9 Marzo 2015.

La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di insidie stradali. Questa volta sottolineando però il dovere di cautela del danneggiato che fa venir meno la responsabilità dell'ente gestore della strada.
Nel caso di specie ricorre il proprietario di un veicolo che, sprofondato in quella che poi si è rivelata una buca coperta d'acqua, ha riportato ingenti danni al veicolo. Domandava dunque il risarcimento del danno al Comune, ente gestore del tratto stradale interessato.
La sua domanda tuttavia veniva rigettata sia in primo che in secondo grado di giudizio; decisione confermata anche dalla Cassazione. E' utile tuttavia ripercorrere brevemente il ragionamento logico adottato dalla Cassazione, la quale analizza il concetto di “danno da cosa in custodia” riprendendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Data: 05/04/2015 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi