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Cassazione: non servono le tabelle per liquidare il danno. Sono un valido criterio ma non l'unico

Se siamo oramai abituati all'utilizzo delle tabelle per la determinazione del risarcimento del danno, la Cassazione ora ci avverte: non è l'unico criterio


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 3592 del 24 Febbraio2015.

Siamo abituati oramai da anni ad utilizzare le tabelle predisposte dai diversi uffici giudiziari (come quelle del tribunale di Milano e di Roma), per la determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale (Vedi: Calcolo danno biologico).

La Cassazione però avverte: le tabelle sono sì un valido criterio ma non l'unico possibile.

Ciò che conta è che il giudice adotti una motivazione equa e che dia un'adeguata motivazione sui criteri adottati a fondamento della sua decisione.

Insomma sembra che la Cassazione voglia ricordarci che i criteri di calcolo tabellari non vincolano il magistrato, ma soprattutto che la personalizzazione del danno e l'integrità del risarcimento sono elementi fondamentali che mal si coniugano con parametri fissati in astratto.

Dunque le tabelle per il risarcimento del danno possono essere una delle possibili soluzioni ma non l'unica.
La Cassazione fornisce anche unadefinizione giurisprudenziale di equità, “intesa nelsignificato di adeguatezza e di proporzione, assolvendo allafondamentale funzione di garantire l'intima coerenzadell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati inmodo diseguale, con eleminazione delle disparità di trattamento edelle ingiustizie”.

Icriteri che il giudice del merito deve utilizzare al fine diquantificare il risarcimento del danno sono dunque quello dellaragionevolezzae della proporzionalità;infatti “la liquidazione di un ammontare che si prospettinon congruo rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole esproporzionato per difetto o per eccesso e pertanto sotto taleprofilo non integrale, il sistema di quantificazione verrebbe per ciòstesso a palesarsi inidoneo a consentire al giudice di pervenire aduna valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordinealla sua legittimità”.

Intema di risarcimento del danno da sinistro stradale – fa notare la Corte – la soluzione maggiormente utilizzata in giurisprudenza èquella dell'adozione del sistema tabellare. Ma non è l'unica; Gli Ermellini evidenziano come sia importante che, qualunque sia ilsistema scelto, si prospetti “ideoneo a consentire dipervenire a una valutazione informata ad equità”.

Avendo il giudice del merito, nel caso in oggetto, disatteso icriteri sopra esposti, la sentenza impugnata viene cassata conrinvio.

Si rimanda per un approfondimento al testo della sentenza qui sotto allegato.

Data: 03/03/2015 21:08:00
Autore: Licia Albertazzi