Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Gli obblighi informativi del medico ed il consenso del paziente.

Il legame che intercorre tra l'obbligo del sanitario e l'accordo del degente è un tema che soltanto recentemente è stato oggetto di un'ampia speculazione ad opera del mondo giurisprudenziale


Avv. Eraldo Quici

L'attività del professionista sanitario prevede una serie diobblighi che hanno lo scopo principale di tutelare il paziente. Senza dubbio,uno dei più importanti di tali gravami è quello di informare adeguatamente ildegente circa il trattamento terapeutico a cui costui deve essere sottoposto.All' obbligo informativo del medico deve dunque corrispondere il consenso prestatoda parte del paziente: i due elementi risultano essere così collegati tra loro.

Il legame che intercorre tra l'obbligo del sanitario el'accordo del degente è un tema che soltanto recentemente è stato oggetto diun'ampia speculazione ad opera del mondo giurisprudenziale. Mediante i numerosicontributi dei giudici, è stato possibile operare una vera e propria evoluzionedel ruolo del paziente in riferimento alla prestazione sanitaria da eseguire:costui, infatti, non si limita più a scegliere o revocare il medico, ma, unavolta ricevute le dovute e necessarie informazioni da parte del medico, decideautonomamente per sé.

In sostanza, in ambito giuridico, si tende sempre più avalorizzare il consenso informato del paziente, determinando in tal modo lalegittimazione del sanitario a poter esercitare la propria attività. In passato,si riteneva che l'intervento del medico fosse giustificato dall' art. 50 c.p.,ossia dalla scriminante del consenso dell'avente diritto. Tuttavia, lasoluzione de quo non apparivaesaustiva, in quanto il consenso dell'avente diritto trovava come ostacolo ilcontenuto dell'art. 5 c.c., in forza del quale “…gli atti di disposizione delproprio corpo sono vietati, se determinano una diminuzione permanentedell'integrità fisica, oppure qualora siano contrari alla legge, all' ordinepubblico ed al buon costume”. Al contrario, l'attività medica trova la proprialegittimazione in quanto tutela un bene costituzionalmente garantito, ossiaquello della salute ex art. 32 Cost. Ma il medico può e deve intervenire soloalla presenza del consenso del paziente, il quale elemento, immune da vizi,trae la propria valenza dall'art. 13 Cost. Difatti, l'inviolabilità dellalibertà personale si pone alla base del diritto del malato di decidereliberamente per quanto attiene al proprio corpo ed alla propria salute, conl'esclusione di ogni restrizione se non per atto motivato dell'A.G. e nei casistabiliti dalla legge (art. 32, comma secondo, Cost.).

La violazione dell'obbligo informativo da parte del medico èstata affrontata per la prima volta dalla S.C. nel 2006 (sent. 5444/06). Nelcaso de quo, i giudici hannoindividuato nel sanitario una condotta omissiva riguardo all' obbligoinformativo in relazione alle possibili conseguenze del trattamento a cui èsottoposto il degente. Ciò che i giudici evidenziano nella sentenza è che, aifini della configurazione di tale responsabilità, appare del tutto irrilevanteche il trattamento sia eseguito correttamente o meno. La condotta omissiva delmedico è da ricercarsi esclusivamente nel deficit di informazione del paziente,il quale non è stato messo nella condizione di consentire al trattamento con lavolontà consapevole delle sue possibili conseguenze.

In definitiva, seguendo il solco interpretativo tracciatodalla S.C., il medico viola o non adempie l'obbligo posto a suo carico, qualoranon fornisca al malato, in modo esauriente e completo, tutte quelleinformazioni relative alle cure o all' intervento chirurgico che intendepraticare (ex plurimis, Cass. Civ.,sent. del 02/07/2010, nr. 15698).

Il dovere gravante sul sanitario non può dirsi assolto,altresì, se lo stesso si limita a far firmare al paziente un generico documentoprestampato o standard; difatti, la semplice sottoscrizione di un foglioprecompilato e generico, non consente al medico di assolvere in pieno ilproprio obbligo. Il consenso che il malato presta alla terapia oall' intervento, deve essere informato e consapevole, e ciò necessariamenteimplica che egli ha il diritto di essere a conoscenza della natura deltrattamento, delle modalità di esplicazione, della portata, dei suoi possibilirisultati e delle eventuali implicazioni negative che possono determinarsi(Cass. Civ., sent. del 09/12/2010, nr. 24853). Si evidenzia, inoltre, che ilcarattere della specificità dell'informativa diviene ancor più gravoso edimperante in tutti quegli interventi che sono attuati non propriamente alloscopo di salvare o di tutelare la salute di un soggetto (si pensi, ad es., agliinterventi di natura estetica).

Un mancato o incompleto consenso del paziente a causadell'inadempimento mostrato da parte del medico, cagiona una rilevanteviolazione sia dell'art. 32 Cost., ossia della tutela della salute umana, siauna lesione dell'inviolabilità della libertà personale, intesa nell' accezionedi salvaguardia della propria integrità fisica.

Avv. Eraldo Quici

Vedi anche: la raccolta di articoli e sentenze sul consenso informato

Data: 18/02/2015 19:05:00
Autore: Avv. Eraldo Quici