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Cassazione: se la cartella di pagamento è inviata a mezzo raccomandata Equitalia ha l'onere di dimostrare il contenuto del plico

Il contribuente contestava il contenuto del plico ricevuto asserendo che nella busta non fosse presente la cartella di pagamento


Con sentenza n. 2625 dell' 11 febbraio 2015, la Corte di Cassazione ha riconosciuto maggiori tutele al contribuente nel procedimento di riscossione notificato a mezzo posta.

La sezione Tributaria della Corte, infatti, ha accolto il ricorso di un cittadino al quale era stato notificato da Equitalia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, un plico che avrebbe dovuto contenere una cartella di pagamento.


Il contribuente però contestava il contenuto del plico ricevuto asserendo che nella busta non fosse presente la cartella di pagamento.
Prima della decisione della Suprema Corte, i giudici di merito avevano dato torto al contribuente affermando che la spedizione effettuata dal concessionario avrebbe offerto sufficienti garanzie facendo anche rilevare che "l'estratto di cartella depositato conteneva un elenco di codici e numeri corrispondenti a quelli richiesti nell'originaria cartella".
Di diverso avviso i Giudici di Piazza Cavour secondo cui invece spetta al mittente (e quindi a Equitalia) dimostrare il contenuto della busta spedita a mezzo raccomandata.
Come si legge nella parte motiva della sentenza, se la notifica della cartella di pagamento è fatta mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente "fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, principio che non soffre eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente".

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla CTR territorialmente competente in altra composizione.
Data: 13/02/2015 21:30:00
Autore: G.C.