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Portabilità dei conti correnti. Nuove garanzie per il cliente in un disegno di legge in discussione alla Camera

L'art.2 del Disegno di Legge 3/205 A.C. n.2844, in discussione alla Camera dei Deputati, recepisce la direttiva n. 2014/92/UE


di Roberto Paternico. L'art.2 del Disegno di Legge 3/2015 A.C. n.2844, in discussione alla Camera dei Deputati, recepisce la direttiva n. 2014/92/UE.


Gli istituti bancari ed i prestatori di servizi di pagamento, qualora richiesto dal cliente, devono effettuare il trasferimento di un conto di pagamento senza oneri o spese di portabilità, nei termini previsti dalla direttiva UE.

Il mancato rispetto dei termini, prevede il risarcimento per ritardo nel trasferimento, a favore del cliente.

La quantificazione del danno è proporzionata ai tempi del ritardo in relazione alla giacenza di denaro su conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.


Vengono poi introdotti ulteriori adempimenti circa la trasparenza informativa da fornire alla clientela.
Sull'argomento era intervenuta, anche, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) che richiedeva interventi di pari portata.

L'articolo 1, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 11 del 2010 definisce “conto di pagamento” un conto intrattenuto con un prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, in sostanza l'ordinario conto corrente.

La lettera b) del succitato comma 1 elenca la tipologia dei servizi di pagamento:

“ servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 
 servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 
 esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento; 
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 
esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi 
analoghi; 
esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 
esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 
 esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi 
analoghi; 
 esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
 emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 
rimessa di denaro; 
esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.”
Dott.Roberto Paternico'
Profilo LinkedIn
roberto.paternico@alice.it

Rubrica Diritto ed Economia


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Data: 12/02/2015 12:30:00
Autore: Dott. Roberto Paternic�