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Sinistro stradale: anche se il danno biologico è lieve quello morale può essere notevole.

L'uno non condiziona l'altro giacché, dice la Cassazione, danno morale e biologico sono diversi e l'uno non può condizionare l'altro


La liquidazionedel danno morale prescinde da quella deldanno biologico, pertanto, se quest'ultimo è lieve non significa che ilprimo non vada valutato ex sé e che possa essere invece di notevole rilevanza.

Ad affermare taleprincipio è la Cassazione, nellasentenza n. 811/2015, pronunciandosiin una vicenda relativa al risarcimento danni richiesto alla compagniaassicurativa dai genitori e dalla sorella di un ragazzo investito daun'autocisterna mentre era alla guida del proprio ciclomotore.

I parenti,vedendosi ridurre, dalla Corte d'Appello di Napoli, di oltre la metà la sommaliquidata dal giudice di primo grado (da circa 354mila a 171mila euro), adivanola Cassazione denunciando l'insufficiente e contraddittoria motivazione dellasentenza e la falsa applicazionedell'art. 2059 c.c. nella parte in cui determinava il quantum del danno morale subito dalla vittima in rapporto al danno biologico.

La Cassazione è d'accordocon loro.

Richiamandol'indirizzo affermato dalle Sezioni Unite l'11 novembre 2008, nelle storiche sentenze di San Martino, i giudici dipiazza Cavour hanno evidenziato come in numerose fattispecie, “pur non sussistendo un significativo dannobiologico, sussiste invece un rilevante danno morale, ragione per la quale lavalutazione del danno morale va operata caso per caso e senza che il dannobiologico possa essere un riferimento assoluto”.

Tra questerientra, per la S.C., il caso di specie, laddove in presenza di un danno biologico lieve (o da liquidarsiin misura lieve), il danno morale,“derivante dalla consapevolezza dell'incombere della propria fine” è invece altamente significativo.

Tale tipo didanno, infatti, ha concluso la Cassazione, è “del tutto svincolato da quello più propriamente biologico e postulauna ben diversa valutazione sulpiano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale dellavittima”.

Per cui, dato chela corte territoriale non si è attenuta a tali principi, quantificando ilrisarcimento di tale voce di danno liquidando agli aventi diritto una cifra “deltutto irrisoria”, la S.C. ha accolto ilricorso e cassato la sentenza impugnata.

Data: 09/02/2015 23:00:00
Autore: VV. AA.