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Insidie stradali: Cassazione, il doppio onere della prova nel risarcimento del danno da cose in custodia

Nonostante la prova del fortuito o della forza maggiore spetti al custode, questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia a sua volta fornito la prova del nesso causale


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 1896 del 3 Febbraio2015.

Tornando a pronunciarsi in tema di responsabilità da cosa in custodia (dall'art. 2051 codice civile) la Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla ripartizione dell'onere della prova tra l'ente pubblico e il cittadino danneggiato.

Nel caso di specie ricorre il genitore del bambinodanneggiato, caduto sul lungomare comunale, a suo dire, a causa di undissesto non visibile del manto stradale, ostacolo imprevedibile einevitabile.

Comenoto e come affermato più volte dalla stessa Cassazione, nonostantela prova liberatoria spetti all'ente pubblico titolare della custodiadella cosa pubblica, l'onere di provare il nesso causale tracondotta ed evento lesivo resta in ogni caso a carico deldanneggiato.

Nel caso di specie il giudice del merito ha rigettato ladomanda attorea sulla base della presenza di elementi probatoridiscordanti (in particolare, rilievi fotografici non univoci eaffermazioni tra loro contrastanti) deducendone una non chiararicostruzione dei fatti; e tale orientamento è stato confermatodalla Suprema corte, la quale ha concluso che, nonostante la provadel fortuito o della forza maggiore spetti al custode, “questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ein via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'eventodannoso lamentato e la cosa in custodia”.

Non essendo stataraggiunta la prova dell'evento nei gradi di merito, il giudice delcaso ha applicato correttamente la regola dell'onere della provanella responsabilità da cose in custodia. Il ricorso è rigettato.

Data: 18/02/2015 19:30:00
Autore: Licia Albertazzi