Ricorso in Cassazione in materia fallimentare: niente sospensione per ferie del termine lungo
Con l'ordinanza di Cassazione n. 1764/2015,depositata in cancelleria il 30 gennaio scorso, gli Ermellini hanno avuto mododi chiarire l'operatività del termine lungo di 6 mesi per presentare ricorsocontro la sentenza dichiarativa di fallimento: l'intervento del periodo diferie non ne sospende il decorso.
È quanto si è sentita rispondere dalla IV sezionecivile della Corte Suprema una società immobiliare che aveva presentato ricorsoavverso la sentenza di secondo grado che ne dichiarava il fallimento: ricorsoirricevibile per decorso dei termini.
Il cosiddetto “termine lungo” perricorrere è il periodo di 6 mesi facenti tempo dal giorno del deposito della pubblicazionedella sentenza impugnanda ovvero dal deposito della stessa nella relativacancelleria, ove manchi la notificazione.
E quando si tratta di materia fallimentare,diversamente da quanto previsto in via generale dal codice di procedura civile,detto termine include anche il periodo delle ferie giudiziarie (adesso ridottoai giorni compresi fra il 1° e il 31agosto), senza subire sospensioni.
Data: 06/02/2015 09:00:00Autore: Mara M.