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Cassazione: incandidabilità degli amministratori a seguito dell'accertamento di infiltrazioni di stampo mafioso negli enti locali

Sezioni Unite, sent. n. 1747/2015 - Incandidabilli gli amministratori responsabili delle condotte che hanno portato allo scioglimento del Consiglio comunale


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile a sezioni unite, sentenza n. 1747 del 30 Gennaio2015. Il caso di specie offre diversi spunti di riflessione. Essoriguarda la posizione del ricorrente, amministratore comunale, ilquale ricorre avverso il provvedimento di incandidabilità che lo hacolpito a seguito di scioglimento del Consiglio comunale, dicui faceva parte, a causa di infiltrazioni di tipo mafioso.

Come noto l'art. 143 del TUEL (d. lgs. 267/2000) prevede loscioglimento dei Consigli comunali e provinciali come conseguenzaall'accertamento di fenomeni di infiltrazione e condizionamento ditipo mafioso o similare; dunque, quando emergono chiari indizi dicollegamento tra gli enti pubblici e organizzazioni criminali diquesto genere.

Lo stesso articolo prevede che il relativoprovvedimento di scioglimento sia adottato con Decreto del Presidentedella repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno (il qualeindica le anomalie riscontrate e i provvedimenti da adottare al finedi eliminare nel breve periodo tutti gli effetti gravi epregiudizievoli al normale funzionamento dell'ente pubblico), previadeliberazione del Consiglio dei Ministri; e che gli amministratorilocali siano colpiti dalla sanzione dell'incandidabilitàtemporanea e territorialmente limitata.

Talemisura è “volta a rimediare al rischio che quanti abbianocagionato il grave dissesto possano aspirare a ricoprire caricheidentiche o simili a quelle rivestite”. Il procedimento voltoalla pronuncia di incandidabilità è rivolto a tutti quei soggettiche hanno contribuito, direttamente o indirettamente, a detteinfiltrazioni. Dopo aver svolto i relativi accertamenti, stabilite leregole di cui sopra, la Suprema corte ha rigettato il ricorso.

In buona sostanza debbono considerarsi incandidabili non solo alle elezioni comunali ma anche alle elezioni provinciali e regionali quegli amministratori che si sono resi responsabili delle condotte che hanno portato allo scioglimento del consiglio comunale.

Data l'estrema sintesi della vicenda quiproposta, si rimanda per maggiori dettagli alla lettura integrale della sentenza qui sotto allegata.

Data: 07/02/2015 15:30:00
Autore: Licia Albertazzi