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Condannato per il reato di violenza sessuale di gruppo anche se non ha materialmente compiuto gli atti di violenza

Cassazione, sezione III penale - sentenza del 13 gennaio 2015 n. 948. ai fini della punibilità per il reato di violenza sessuale di gruppo non è richiesto che tutte le persone riunite compiano materia


a cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it

La Cassazione, sezione III penale -sentenza del 13 gennaio 2015 n. 948, ha di recente statuito che ai fini dellapunibilità per il reato di violenza sessuale di gruppo non è richiesto chetutte le persone riunite compiano materialmente atti di violenza sessuale neiconfronti della vittima.

Nel caso di specie l'imputato condusse lavittima presso la sua abitazione ma la violenza sessuale fu di fatto commessada un complice in altra stanza. L'imputato però rimase in casa con lapossibilità di intervenire in qualsiasi momento ingenerando così nella vittimala convinzione di non avere alcuna via di fuga.

Tratto a giudizio per rispondere del delittodi violenza sessuale di gruppo, egli sostenne che la fattispecie criminosadisciplinata dall'art. 609 octies del Codice Penale non era configurabile inmancanza della simultanea presenza (dell'imputato e del complice) nella stanza,nel luogo di commissione del fatto.

La Corte, in sentenza, sostiene che è benvero che la disposizione normativa prevede, quale elemento costitutivo, cheagli atti partecipino le persone riunite ma specifica che ai fini dellapunibilità della partecipazione non risulti espressamente richiesto dalla normache tutte le persone riunite compiano materialmente gli atti di violenzasessuale. Il Collegio considera sufficiente la loro presenza nel luogo e almomento di commissione del fatto criminoso. Il correo, a giudizio della Corte,deve poter intervenire in qualsiasi momento della fase esecutiva del delittooppure la sua presenza deve essere volta a presidiare il luogo di esecuzionedel crimine. In ogni caso la presenza del compartecipe, anche se non nellastessa stanza, deve essere tale da esercitare una carica intimidatoria sullavittima.

Avv. Cristina Bassignana


Data: 31/01/2015 09:40:00
Autore: Cristina Bassignana