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Una vecchia auto può essere “rifiuto pericoloso”? Per la Cassazione si ma solo se fuori uso e se contiene liquidi o componenti a rischio

Lo ha affermato la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3951 del 28 gennaio 2015


Un veicolodismesso non può essere classificato come rifiuto pericoloso tout court, ma soltanto se è “fuori uso o se contiene liquidi o altre componenti pericolose”.

Lo ha affermato la terza sezione penaledella Corte di Cassazione, consentenza n. 3951 del 28 gennaio 2015,annullando la condanna di un uomo per il reato di raccolta e trasporto dirifiuti pericolosi (ex art. 6, lett. d), nn. 1 e 2 del d.l. n. 172/2008).

Dopo la conferma della condanna inflittadal Tribunale di Enna da parte della Corte d'Appello di Caltanissetta, l'imputatosi era rivolto alla Cassazione dolendosi dell'erroneaqualificazione quale rifiuto pericoloso del materiale ferroso costituitodallo scheletro di una Fiat Croma abbandonata da molto tempo su un fondoagricolo che lo stesso aveva prelevato giacchè priva di gasolio e altresostanze infiammabili, al solo fine di procacciarsi il necessario per lasussistenza propria e della famiglia.

Per gli Ermellini il ricorso è fondato. Senon contiene liquidi o altre sostanze o componenti a rischio, non basta che il veicolo dismesso sia fuoriuso per potersi considerare rifiuto pericoloso, hanno affermato i giudicidella S.C., giacchè la legge include intale categoria i rifiuti tenendo contodell'origine e della stessa composizione, e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

Si tratta, dunque, di parametri vincolanti, ai quali la Corte territoriale non si èattenuta, limitandosi invece a ravvisare la pericolosità in considerazionedella “natura e composizione di tutti i materiali utilizzati per la costruzionedi un'autovettura di vecchia concezione e progettualità” valorizzando in tal modo un criterio non solo “implicitamentedisconosciuto dalla legge”, posto che le diverse categorie indicate dallegislatore prescindono dall'epoca di fabbricazione del veicolo, ma che finiscealtresì “per far coincidere tout courtla natura pericolosa del rifiuto con la ‘vecchia' concezione dell'autovetturainteressata senza che, peraltro, sia dato comprendere quale sarebbe ildiscrimine temporale da individuare con precisione”. Su quest'assunto,pertanto, la S.C ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo esame.

Data: 02/02/2015 16:00:00
Autore: Marina Crisafi