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La casa fa parte della comunione tra marito e moglie, anche se in parte ha pagato mammà!

Se l'importo dato dalla madre non è rilevante, spiega la Cassazione, il giudice può dichiarare che l'acquisto rientri nel regime patrimoniale di cui all'art. 177 c.c.


Quando un genitore aiuta economicamente il figlio sposato per l'acquisto della casa coniugale, le somme elargiterappresentano una “donazione indiretta”che non rientra, di regola, nella comunione legale fra i coniugi. Ma, se l'importo non è così rilevante e nonc'è la prova che lo spirito diliberalità fosse stato motivato dall'acquisto dell'immobile, il giudice puòdichiarare che l'acquisto rientri nel regime patrimoniale di cui all'art. 177c.c.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1630 del 28 gennaio 2015, dandoragione ad una nuora che invocava l'intervento del giudice affinchè dichiarasseche l'immobile coniugale, comprato dopo il matrimonio, fosse da considerarsiricadente nella comunione legale col marito, anche se acquistato grazie alconcorso di denaro della suocera.

D'accordo con quanto affermato dalla Corted'Appello, la prima sezione civile della S.C. ha affermato, infatti, che se laregola per le donazioni indirette è quella di cui all'art. 179, 1° comma, lett. b), c.c. (secondo il quale i beniacquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione non sonoattribuiti alla comunione, salvo che non sia specificato nell'atto diliberalità), nel caso di specie, è vero che l'immobile era stato acquistato conl'aiuto della suocera, ma l'aiutoera risultato tutt'altro che decisivo,mentre il resto del costo era stato sostenuto dai coniugi. Inoltre, non essendo stato dimostrato che la donazione della mamma dello sposo fosse finalizzata all'acquisto immobiliare, il regime ex art. 179, 1°comma, lett. b), c.c., non risultava applicabile.

Con buona pace del marito (e della suocera),l'acquisto dunque, ha deciso la Cassazione, deve ritenersi attratto nel regime patrimoniale ex art. 177 c.c., istituto chenasce per tutelare la posizione dei coniugi, attribuendo gli acquisti compiutidurante il matrimonio al patrimonio comune, cui bisogna dare pertanto letturapiù ampia rispetto a quella più restrittivarelativa al regime delineato dall'art. 179 c.c. che sottrae alla comunione ibeni personali del coniuge.

Data: 29/01/2015 20:30:00
Autore: Marina Crisafi