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Cassazione: il coniuge del lavoratore che ha contratto patologia può chiedere il risarcimento del danno per la lesione del diritto ad avere regolari rapporti sessuali

Nel corso del giudizio va però dimostrato il nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa esercitata, non essendo sufficiente la prova di una mera possibilità di aver contratto la malattia


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza n. 467 del 14 Gennaio 2015.

Se il coniuge, a causa dell'attività lavorativaesercitata, contrae patologia che di fatto gli inibisce di avereregolari rapporti sessuali, il marito o la moglie hanno diritto arichiedere il relativo risarcimento del danno.

Ma se questo è ilprincipio generale, nel corso del giudizio va dimostrato il nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa esercitata, non essendo sufficiente la prova diuna mera possibilità di aver contratto la malattia.
Il ricorrente aveva lamentato che i giudici d'appello non avevano considerato che le prove testimoniali avevano confermato l'esposizione del lavoratore ad agenti patogeni.

Secondo la Cassazione però la corte territoriale ha correttamente valorizzato il fatto che le testimonianze hanno confermato la non continuità della vicinanza del lavoratore agli agenti patogeni.
La corte d'appello, spiegano i giudici di Piazza Cavour, ha correttamente applicato Principi di diritto affermati già da questa stessa corte secondo cui "in tema di malattie ed eziologia plurifattoriali, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro" deve essere valutata "in termini di ragionevole certezza".
Non basta dunque una mera possibilità dell'origine professionale. Occorre piuttosto che sussista un rilevante grado di probabilità.

Ancora una volta la Corte ricorda che, quandochiamata a ripetere valutazioni che riguardano i fatti di causa, laCassazione, in quanto giudice del merito, deve limitarsi a conosceredegli elementi fattuali tramite un sindacato indiretto sullamotivazione: se essa resiste al vaglio di logicità eragionevolezza, allora la decisione del giudice del merito risultaesente da vizi, circostanza verificatisi nel caso di specie.
Data: 17/01/2015 11:10:00
Autore: Licia Albertazzi