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CHIUSURA LITI FISCALI pendenti e pretesa contributiva INPS correlata ai valori dell'originario accertamento tributario



TRIBUTARIO FLASH
ACCERTAMENTO e PROCESSO

La lente dell'avvocato sul problema fiscale
di Ilaria Corridoni
Avvocato cassazionista Master tributario
Merita di essere segnalata ai lettori di Studio Cataldi - LIA Law In Action la sentenza inedita del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, pronunciata in data 27 novembre 2014, n. 11365 (Est. Dott. Mario De Ioris), con cui l'Autorità Giudiziaria ordinaria ha riaffermato alcuni importanti principi circa gli effetti della CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI ex art. 39 c. 12 d.l. 98/2011.
Richiamando anche i recenti precedenti di Cassazione, sent. 8376/2013, e Corte Appello di Genova, Sez. Lavoro del 20.12.2013, il Giudice ribadisce che la chiusura liti fiscali pendenti non vale a stabilire alcunché circa le originarie pretese del fisco né circa la bontà delle ragioni del ricorrente.
Tale istituto semplicemente consente la definizione agevolata di un processo tributario con il pagamento di una somma ridotta, stabilita secondo i parametri dettati dalle disposizioni che di volta in volta disciplinano la chance, in un'ottica di smaltimento delle cause di cui possono giovarsi sia l'Erario che il cittadino, anche prescindendo in toto dalla bontà delle reciproche ragioni nel merito, per motivi di convenienza parametrata ad altri fattori.
Perciò non consente all'INPS di calcolare i contributi asseritamente dovuti dal contribuente sulla base dei valori reddituali espressi nell'atto impositivo impugnato e oggetto della lite poi definita.

La base reddituale sulla quale, all'esito della definizione, l'INPS può calcolare i contributi dovuti e asseritamente non pagati dal contribuente merita il vaglio critico nelle sedi competenti e deve essere ricostruita con il suffragio di un adeguato corredo probatorio che l'AGO valuterà autonomamente, magari tenendo conto anche (ma non solo) dei dati emersi in sede di accertamento fiscale.
Tali dati, sostiene il Decidente, potranno servire come elemento di prova nel diverso processo destinato a stabilire la base contributiva, senza che sia possibile, però, pensare ad una trasposizione pedissequa di essi, fondata sull'accertamento caducato ed assorbito dalla chiusura liti pendenti.
Detta base contributiva non potrà essere neppure rappresentata dal valore dei maggiori redditi cui corrisponderebbe il pagamento effettuato in sede di definizione.
Diversamente opinando, infatti, all'istituto deflattivo verrebbero ricondotte conseguenze tali da scoraggiare l'adesione.
Data: 15/01/2015 10:20:00
Autore: Law In Action - di P. Storani